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ITALY-COMMERCIAL RELATIONS-DECEMBER 16, 1937 acquisti che tale monopolio od agenzia fara all'estero, riservare all'altra Alta Parte contraente un giusto ed equo trattamento. Nel procedere nei suoi acquisti all'estero di un qualsiasi prodotto, tale monopolio o agenzia sara guidata solamente da considerazioni di concorrenza, quali prezzo, qualita, commerciabilita o condizioni di vendita. Ciascuna delle Alte Parti contraenti dovra fornire tutte le informazioni relative agli acquisti all'estero di ogni monopolio o agenzia che l'altra Alta Parte contraente potra, in ogni momento, richiedere. Le Alte Parti contraenti si consulteranno reciprocamente su ogni questione che l'una o l'altra parte potra sottoporre relativamente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Memorandum per l'Interpretazionedell'Art. VIII. Paragrafotre.-L'ammontare totale di ogni importazione consentita di cui una quota debba essere assegnata da uno dei due Paesi all'altro, includera tutte le importazioni della merce sottoposta a regolamen- tazione, comprese quelle importazioni che possano effettuarsi mediante clearings pubblici o privati, compensazioni, o accordi di pagamento. Nel caso in cui le Autorita di uno dei due Paesi permettessero impor- tazioni addizionali al contingente fissato, stabilendo un contingente supplementare, un'equa parte di tale contingente supplementare dovra essere assegnata incondizionatamente all'altro Stato. E inoltre inteso che il periodo base "rappresentativo" dovra essere uno in cui il commercio dell'altro Paese non veniva diminuito da discriminazioni e non era seriamente influenzato da condizioni di carattere straordinario e transitorio. Paragrafo quattro, sotto paragrafo (a).- Imporre la condizione che il pagamento per 1'importazione di qualsiasi articolo debba avvenire in compensazione, equivarrebbe a imporre una "restrizione" sul trasferimento del pagamento. Paragrafo quattro, sotto paragrafo (b). -Nel fissare il trattamento della nazione pil favorita, in materia di corsi di cambio, si suggerisce che un criterio conveniente potrebbe essere quello di un cambio che sia in parita con quello di alcuni mercati liberi. [Translation] THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF ITALY TO THE AMBASSADOR OF THE UNITED STATES OF AMERICA ROME, December 16, 1937. MR. AMBASSADOR: In a note dated today, Your Excellency has communicated to me the following: [Here follows the temporary commercial arrangement. For English text, see page 361; for Italian text, see page 364.] 367