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1626 2. L'Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranita 1'Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti. L'Isola di Pelagosa rimarra smilitarizzata. I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941. Articolo 12 1. L'Italia restituira alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere arti- stico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, mano- scritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi ammini- strativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell'occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 Novemnhle 1920 ed a Roma il 27 Gennaio 1924. L'Italia restituira pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale. 2. L'Italia consegnera alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridica- mente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 1 dell'articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che l'Italia ricevette dall'Austria e dall'Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Conven- zione fra 1'Austria e l'Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920. 3. Se, in determinati casi, l'Italia si trovasse nell'impossibilita di resti- tuire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, 1'Italia consegnera alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia. Articolo 13 L'approvvigionamento dell'acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sara regolato a norma delle disposizioni dell'Allegato V. TREATIES [61 STAT.