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Articolo 32 L'Italia riconosce la validita di ogni prowedimento che 1'Albania potra ritenere necessario di adottare in applicazione od esecuzione delle disposi- zioni di cui sopra. SEZIONE VII-ETIOPIA Articolo 33 L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranit& e l'indipendenza dello Stato etiopico. Articolo 34 1. L'Italia rinuncia formalmente a favore dell'Etiopia a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplo- matiche o consolari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qualsiasi natura, acquisiti in qualsiasi momento in Etiopia da parte dello Stato italiano e a tutti i beni parastatali, quali sono definiti dal 1° paragrafo dell'Allegato XIV del presente Trattato. 2. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare qualsiasi interesse spe- ciale od influenza particolare in Etiopia. Articolo 35 L'Italia riconosce la validita di tutti i prowedimenti adottati o che potra adottare lo Stato etiopico, allo scopo di annullare le misure prese dalrItalia nei riguardi dell'Etiopia, dopo il 3 ottobre 1935, e gli effetti relativi. Articolo 36 I cittadini italiani in Etiopia godranno dello stesso statuto giuridico degli altri cittadini stranieri; 1'Italia tuttavia riconosce la validita di tutfi i prowedimenti che potranno essere presi dal Governo etiopico per annul- lare o modificare le concessioni o gli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali prowedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Articolo 37 Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, 1'Italia 1634 TREATIES [61 STAT.