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MULTILATERAI-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 restituira tutte le opere d'arte, gli archivi e oggetti di valore religioso o storico appartenenti all'Etiopia od ai cittadini etiopici e portati dall'Etiopia in Italia dopo il 3 ottobre 1935. Articolo 38 La data, a decorrere dalla quale le disposizioni del presente Trattato diverranno applicabili, per quanto riguarda le misure e gli atti di qualsiasi natura che comportino responsabilita per l'Italia o per i cittadini italiani nei riguardi della Etiopia, s'intendera fissata al 3 ottobre 1935. SEZIONE VIII-ACCORDI INTERNAZIONALI Articolo 39 L'Italia s'impegna ad accettare ogni intesa che sia gia stata o sia per essere conclusa per la liquidazione della Societa delle Nazioni, della Corte Permanente di giustizia internazionale e della Commissione finanziaria internazionale in Grecia. Articolo 40 L'Italia rinuncia a ogni diritto, titolo e rivendicazione risultanti dal regime dei Mandati o da impegni di qualsiasi natura risultanti da detto regime, e ad ogni diritto speciale dello Stato italiano nei riguardi di qual- siasi territorio sotto mandato. Articolo 41 L'Italia riconosce le disposizioni dell'Atto finale del 31 agosto 1945 e dell'Accordo franco-britannico dello stesso giorno sullo statuto di Tangeri, come pure ogni disposizione che le Potenze firmatarie potranno adottare, allo scopo di dare esecuzione ai detti strumenti. Articolo 42 L'Italia accettera e riconoscera ogni accordo che possa essere concluso dalle Potenze Alleate ed Associate, per modificare i trattati relativi al bacino del Congo, ai fini di farli conformare alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. Articolo 43 L'Italia rinuncia ad ogni diritto od interesse che possa avere, in virti dell'Articolo 16 del Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio 1923. 61 STAT.]