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SEZIONE IX-TRATTATI BILATERALI Articolo 44 1. Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notifichera all'Italia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilate- rali conclusi con l'Italia anteriormente alla guerra, di cui desideri il man- tenimento o la rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abrogate. 2. Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita dell'Arti- colo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. 3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati. PARTE III CRIMINALI DI GUERRA Articolo 45 1. L'Italia prendera tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto e la consegna ai fini di un successivo giudizio: (a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanita, o di complicith in siffatti crimini; (b) dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico, durante la guerra. 2. A richiesta del Governo della Nazione Unita interessata, l'Italia dovra assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sotto- poste alla sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Ogni divergenza concerente l'applicazione delle disposizioni dei 1636 [61 STAT. TREATIES