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2. Tale smilitarizzazione dovra essere completata entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato. Articolo 50 1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti d'artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell'Italia continentale o demolite entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. 2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell'Italia continentale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. 3. Non sara permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potra procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano gia installate. 4. In Sicilia e Sardegna e vietato all'Italia di costruire alcuna installa- zione o fortificazione navale, militare o per l'aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno. Articolo 51 L'Italia non dovra possedere, costruire o sperimentare: (i) alcuna arma atomica, (ii) alcun proiettile ad auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impiegato per il lancio di tali proiettili (salvo le torpedini o dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell'armamento normale del naviglio autorizzato dal presente Trattato), (iii) alcun cannone di una portata superiore ai 30 chilometri, (iv) mine marine o torpedini di tipo non a percussione azionate mediante meccanismo ad influenza, (v) alcuna torpedine umana. 1640 TREATIES [61 STAT.