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Articolo 70 L'Italia s'impegna a non acquistare e a non fabbricare alcun apparec- chio civile che sia di disegno tedesco o giapponese o che comporti importanti elementi di fabbricazione o di disegno tedesco o giapponese. SEZIONE VIII-PRIGIONIERI DI GUERRA Articolo 71 1. I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al piu presto possibile, in conformita degli accordi conclusi tra ciascuna delle Potenze che detengono tali prigionieri e l'Italia. 2. Tutte le spese, comprese le spese per il loro mantenimento, incorse per il trasferimento dei prigionieri di guerra italiani, dai rispettivi centri di rimpatrio, scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata, al luogo del loro arrivo in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano. SEZIONE IX-RIMOZIONE DELLE MINE Articolo 72 A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, rItalia sara invitata a diventare membro delle Commissione per la Zona Mediterranea dell'Organizzazione Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee e manterra a disposizione della Commissione Centrale per la rimo- zione delle mine tutte le sue forze dragamine, fino alla fine del periodo postbellico di dragaggio delle mine, quale verra determinato dalla Com- missione Centrale suddetta. PARTE V RITIRO DELLE FORZE ALLEATE Articolo 73 1. Tutte le forze armate delle Potenze Alleate ed Associate saranno ritirate dall'Italia al pii presto possibile e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato. 1648 [61 STAT. TREATIES