MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 2. Tutti i beni italiani che non abbiano formato oggetto di indennita e che si trovino in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Asso- ciate in Italia, all'entrata in vigore del presente Trattato, dovranno essere restituiti al Govero italiano, entro lo stesso periodo di 90 giorni o daranno luogo al pagamento di una adeguata indennita. 3. Tutte le somme in banca ed in contanti che saranno in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate all'entrata in vigore del pre- sente Trattato, e che siano state prowedute gratuitamente dal Governo italia- no, dovranno essere restituite egualmente, ovvero un ammontare corrispon- dente dovrh essere accreditato a favore del Governo italiano. PARTE VI INDENNITA IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA SEZIONE I--RIPARAZIONI Articolo 74 A. Riparazionia Favore dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste 1. L'Italia paghera all'Unione Sovietica riparazioni per un ammontare di 100 milioni di dollari degli Stati Uniti nello spazio di 7 anni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farh luogo a prestazioni tratte dalla produzione industriale corrente. 2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti: (a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, ne immediatamente adattabile ad usi civili, che sara rimossa dall'Italia ai termini dell'Articolo 67 del presente Trattato; (b) beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'Articolo 79; (c) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive. 95347°- 49-PT . II -44 1649 61 STAT.]
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