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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 rimossa dall'Italia ai termini dell'Articolo 67 del presente Trattato; (b) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive; (c) tutte quelle altre categorie di beni e di servizi, esclusi gli averi italiani che, in base all'Articolo 79 del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione degli Stati enumerati al paragrafo 1, di cui sopra. Le prestazioni da corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, comprende- ranno anche entrambe le motonavi Saturnia e Vulcania o una soltanto di esse, se, dopo che il loro valore sia stato determinato dai Quattro Ambascia- tori, esse saranno richieste, entro 90 giorni, da uno degli Stati enumerati al paragrafo 1. Le prestazioni da farsi ai sensi del presente paragrafo potranno anche comprendere semi. 3. I quantitativi ed i tipi delle merci e dei servizi che dovranno essere forniti, formeranno oggetto di accordi tra i Governi aventi diritto alle ripa- razioni e il Governo italiano; la scelta sara effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell'Italia e da evitare l'imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate. 4. Gli Stati aventi diritto alle riparazioni da trarsi dalla produzione industriale corrente, forniranno all'Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l'Italia importa normalmente e che saranno necessari per la produzione di dette merci. II pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sara effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate. 5. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente Articolo sara il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parita-oro alla data del 1° luglio 1946 e cioe 35 dollari per un'oncia d'oro. 6. Le pretese degli Stati enumerati nel paragrafo 1, capo B del presente Articolo, eccedenti l'ammontare delle riparazioni specificate in detto para- grafo, saranno soddisfatte sugli averi italiani soggetti alia loro rispettiva giurisdizione, ai sensi dell'Articolo 79 del presente Trattato. 7. (a) I Quattro Ambasciatori coordineranno e controlleranno 1'esecu- 1651 61 STAT.]