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Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costri- zione da parte di Governi dell'Asse o di loro organi, durante la guerra. 4. (a) II Governo italiano sara responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato ad un bene in Italia, egli ricevera dal Governo italiano, a titolo d'indennita, una somma in lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l'acquisto di un bene equivalente o per compensare la per- dita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d'indennita, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani. (b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in societa o associazioni che non abbiano la nazionalita di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane dal paragrafo 9 (a) del presente Articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi dell'alinea (a) di cui sopra. Tale indennita sara calcolata in fun- zione della perdita totale o del danno subito dalla societa o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sara nella mede- sima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella societa o associazione in parola, ed il capitale comples- sivo della societa od associazione stessa. (c) L'indennita sara versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d'imposizione fiscale. Tale indennita potra essere liberamente spesa in Italia, ma sara sottoposta alle disposizioni, che siano via via in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi. (d) I1 Governo italiano accordera ai cittadini delle Nazioni Unite un'indennita in lire, nella stessa misura prevista all'alinea (a), per com- pensare le perdite o i danni risultanti dall'applicazione di speciali prowe- dimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. II presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante. 1658 [61 STAT. TREATIES