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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY--EB . 10 , 1947 Trattato si trovino entro il suo territorio e che appartengano all'Italia o a cittadini italiani e avra inoltre il diritto di utilizzare tali beni o i proventi della loro liquidazione per quei fini che riterra opportuni, entro il limite dell'ammontare delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l'Italia o i cittadini italiani, ivi compresi i crediti che non siano stati intera- mente regolati in base ad altri Articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani od i proventi della loro liquidazione, che eccedano l'ammontare di dette domande, saranno restituiti. 2. La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verra disposto, dovranno essere attuate in conformita della legislazione delle Potenze Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda detti beni, il proprietario italiano non avra altri diritti che quelli che a lui possa conce- dere la legislazione suddetta. 3. II Governo italiano s'impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni saranno confiscati ai sensi del presente Articolo e non saranno loro restituiti. 4. II presente Articolo non pone l'obbligo per alcuna delle Potenze Alleate o Associate, di restituire al Governo italiano od ai cittadini italiani, diritti di proprieta industriale, ne di contare tali diritti nel calcolo delle somme, che potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo. I1 Governo di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate avra il diritto di imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprieta industriale sul territorio di detta Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano o da cittadini italiani prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza Alleata o Associata interessata potra considerare necessarie nell'in- teresse nazionale. 5. (a) I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio jugoslavo saranno considerati come beni italiani in Jugoslavia, anche se una parte di tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali jugoslave. (b) I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul terri- torio di una Potenza Alleata o Associata e un punto situato in territorio 61 STAT.] 1661