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PARTE VIII RELAZIONI ECONOMICHE GENERALI Articolo 82 1. In attesa della conclusione di trattati o accordi commerciali tra le singole Nazioni Unite e l'Italia, il Governo italiano dovra, durante i 18 mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, accordare a ciascuna delle Nazioni Unite, che gia accordano a titolo di reciprocita un trattamento analogo all'Italia in tale materia, il trattamento seguente: (a) Per tutto quanto si riferisce a dazi ed a tasse sull'importazione e l'esportazione, alla tassazione interna delle merci importate e a tutti i rego- lamenti in materia, le Nazioni Unite godranno incondizionatamente della clausola della nazione piu favorita; (b) sotto ogni altro riguardo, 'Italia non adottera alcuna discrimina- zione arbitraria contro merci provenienti dal territorio o destinate al terri- torio di alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a merci analoghe proveniente dal territorio o destinate al territorio di alcun'altra Nazione Unita, o di qualunque altro paese straniero; (c) i cittadini delle Nazioni Unite, comprese le persone giuridiche, godranno dello stesso trattamento dei cittadini e di quello della nazione pii favorita, in ogni questione che si riferisca al commercio, all'industria, alla navigazione ed alle altre forme di attivita commerciale in Italia. Tali dispo- sizioni non si applicheranno all'aviazione civile. (d) L'Italia non accordera ad alcun paese diritti esclusivi o preferen- ziali, per quanto riguarda le operazioni dell'aviazione civile nel campo dei traffici interazionali e offrira a tutte le Nazioni Unite condizioni di parita nell'acquisizione dei diritti in materia di trasporti aerei commerciali inter- nazionali in territorio italiano, compreso il diritto di atterraggio per riforni- mento e riparazioni ed accordera, per gli apparecchi civili operanti nel campo dei traffici interazionali, a tutte le Nazioni Unite, su una base di reciprocita e di non-discriminazione, il diritto di sorvolo sul territorio italiano senza atterraggio. Queste disposizioni non dovranno recare pregiu- dizio agli interessi della difesa nazionale dell'Italia. 1664 TREATIES [61 STAT.