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MULTILATEEL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10, 1947 2. Gli impegni come sopra assunti dall'Italia, debbono intendersi sog- getti alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio conclusi dall'Italia prima della guerra; e le disposizioni in materia di reciprocita accordate da ciascuna delle Nazioni Unite debbono intendersi soggette alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio da ciascuna di dette Nazioni. PARTE IX REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE Articolo 83 1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione degli Articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, parte B, del presente Trattato, dovra essere sottoposta ad una Commissione di Concilia- zione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parita. Se entro tre mesi dal giorno in cui la con- troversia e stata sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun ac- cordo e intervenuto, ciascuno dei due Governi potra chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali prowe- deranno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambascia- tori non riescono a mettersi d'accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro, l'una o l'altra parte interessata potra chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione. 2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avra giurisdizione su tutte le contro- versie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l'Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli Articoli 75 e 78 95347-49--PT . II 45 61 STAT.]