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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10, 1947 precedente saranno applicate al nuovo esercizio, finche non sia stato votato il nuovo bilancio. Articolo 22. Poteri specialidel Governatore 1. Per non venir meno alle responsabilita assunte verso il Consiglio di Sicurezza ai sensi del presente Statuto, il Governatore pub, in casi che, a suo parere, non ammettano ritardo e che costituiscano una minaccia all'indipendenza o all'integrita del Territorio Libero, all'ordine pubblico o al rispetto dei diritti dell'uomo, direttamente disporre od esigere l'appli- cazione di opportune misure, riferendone immediatamente al Consiglio di Sicurezza. In dette circostanze, il Governatore pub, se lo ritiene necessario, assumere personalmente il controllo dei servizi di pubblica sicurezza. 2. L'Assemblea popolare pub presentare al Consiglio di Sicurezza le proprie doglianze in ordine all'esercizio da parte del Governatore dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. Articolo 23. Dirittodi grazia e di indulto Il diritto di grazia e di indulto apparterra al Governatore e sara da lui esercitato, in conformita delle disposizioni che al riguardo saranno inserite nella Costituzione. Articolo 24. Relazioni con lestero 1. I1 Governatore dovra assicurare che la condotta delle relazioni con l'estero del Territorio Libero sia conforme alle disposizioni dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero. A tal fine, il Gover- natore avra il potere di impedire l'entrata in vigore di trattati od accordi concernenti le relazioni con l'estero, che, a suo parere, si trovino in con- trasto con lo Statuto, la Costituzione o le leggi del Territorio Libero. 2. I trattati ed accordi, cosi come le concessioni di exequature le patenti consolari, dovranno essere firmati sia dal Governatore, che da un rappre- sentante del Consiglio di Governo. 3. II Territorio Libero pub essere o divenire firmatario di conven- zioni internazionali, o far parte di organizzazioni internazionali, a condi- zione che lo scopo di dette convenzioni od organizzazioni sia quello di rego- 61 STAT.] 1693