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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 interessati, od al Territorio Libero, od al Direttore del Porto Franco. Tall raccomandazioni saranno prese in considerazione e saranno adottati gli opportuni prowedimenti. Nel caso in cui tuttavia il Territorio Libero, o lo Stato, o gli Stati interessati ritengano che detti prowedimenti siano incom- patibili con le disposizioni del presente Strumento, la questione potra essere regolata, a richiesta del Territorio Libero, o di uno qualunque degli Stati interessati, secondo la procedura prevista all'Articolo 24. Articolo 24 Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del pre- sente Strumento, che non sia regolata mediante negoziati diretti, dovra, a meno che le parti non convengano di adottare un altro sistema per il rego- lamento della controversia stessa, essere sottoposta a richiesta di una o dell'altra parte, a una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro, scelto di comune accordo tra le parti, fra cittadini di un terzo paese. Se nello spazio di un mese le due parti non riescano a mettersi d'accordo sulla designazione del terzo membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite sara invitato a procedere alla designazione. Le decisione della maggioranza dei membri della Commis- sione costituira la decisione della Commissione e dovra essere accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria. Articolo 25 Potranno presentarsi al Consiglio di Sicurezza da parte del Consiglio di Governo del Territorio Libero, o da tre o piu Stati rappresentati nella Commissione Internazionale, proposte di emendamenti al presente Stru- mento. Ogni emendamento approvato dal Consiglio di Sicurezza entreri in vigore alla data stabilita dal Consiglio stesso. Articolo 26 Ai fini del presente Strumento, uno Stato sara considerato aver assunto le obbligazioni nascenti dallo Strumento stesso, se esso sia parte contraente del Trattato di Pace con l'Italia o se esso abbia notificato al Governo della Repubblica francese l'assunzione da parte sua di dette obbligazioni. 61 STAT.]