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fronti dei detentori di titoli, i quali siano persone fisiche che continuino a risiedere nel Territorio Libero, o persone giuridiche che vi conservino la loro sede sociale od il centro principale dei loro affari, nella misura in cui dette obbligazioni corrispondano alla parte di tale Debito, emessa prima del 10 giugno 1940, che sia attribuibile ad opere pubbliche od a servizi amministrativi civili di cui detto Territorio abbia beneficiato e non attri- buibile direttamente od indirettamente a scopi militari. Potra richiedersi ai detentori dei titoli di fornire piena prova del- lorigine dei titoli stessi. L'Italia e il Territorio Libero concluderanno un accordo per deter- minare la parte del Debito Pubblico italiano, a cui si riferisce il presente paragrafo e i metodi da applicare per l'esecuzione delle disposizioni relative. 6. II regime futuro dei debiti esteri garantiti da privilegi gravanti sui beni o sulle entrate del Territorio Libero, sara regolato da ulteriori accordi, che saranno conclusi tra le parti interessate. 7. L'Italia e il Territorio Libero regoleranno con speciali accordi le condizioni in cui saranno trasferite ad organizzazioni consimili del Terri- torio Libero, le obbligazioni verso gli abitanti del Territorio Libero, delle organizzazioni italiane pubbliche, come private, per le assicurazioni sociali, come pure una parte proporzionale delle riserve accumulate dalle dette organizzazioni. Accordi analoghi saranno anche conclusi tra il Territorio Libero e l'Italia e tra il Territorio Libero e la Jugoslavia, per regolare le obbliga- zioni di organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel Territorio Libero, nei confronti dei detentori di polizze e dei sottoscrittori residenti rispettivamente in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia in base al presente Trattato. 11 Territorio Libero e la Jugoslavia regoleranno con accordi analoghi, le obbligazioni delle organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel territorio ceduto alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato, nei confronti di detentori di polizze o di sotto- scrittori che risiedano nel Territorio Libero. 8. L'Italia continuera ad essere responsabile del pagamento delle 1714 TREATIES [61 STAT.