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11. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato e che appartengano a ex-cittadini italiani, residenti nel Territorio Libero, che divengono cittadini del Territorio Libero stesso ai sensi del presente Trattato, saranno rispettati dall'Italia, nella stessa misura dei beni, diritti e interessi dei cittadini italiani in genere, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato. Dette persone sono autorizzate ad effettuare il trasferimento e la liqui- dazione dei loro beni, diritti, ed interessi, nelle stesse condizioni previste al paragrafo 10 di cui sopra. 12. Le societa costituite a norma delle leggi italiane e aventi la loro sede sociale nel Territorio Libero, che desiderino spostare detta sede sociale in Italia, od in Jugoslavia, dovranno egualmente essere trattate in confor- mita del paragrafo 10 di cui sopra, a condizione che piiu del cinquanta per cento del loro capitale appartenga a persone residenti normalmente fuori del Territorio Libero o che trasferiscano il loro domicilio in Italia o in Jugoslavia. 13. I debiti dovuti da persone residenti in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia, a persone residenti nel Territorio Libero e i debiti dovuti da persone residenti nel Territorio Libero a persone residenti in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia, non saranno rimessi o lesi per effetto della cessione. L'Italia, la Jugoslavia e il Territorio Libero s'impegnano a facilitare il regolamento di dette obbligazioni. Ai fini del presente paragrafo, il termine "persone" si riferisce anche alle persone giuridiche. 14. I beni situati nel Territorio Libero, appartenenti a qualunque delle Nazioni Unite e ai suoi cittadini, riguardo a cui non fossero state ancora revocate le misure di sequestro o di controllo adottate dall'Italia e che non fossero stati restituiti ai rispettivi proprietari, verranno restituiti nello stato in cui si trovano attualmente. 15. L'Italia restituira i beni illegalmente asportati dopo il 3 settembre 1943, dal Territorio Libero e portati in Italia. L'esecuzione di tale obbli- gazione sara regolata dai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Articolo 75, salvo per quanto si riferisce ai beni formanti oggetto di altre disposizioni del presente Allegato. 1716 TREATIES [61 STAT.