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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10 , 1947 1729 la difesa dei porti, eccettuato il materiale necessario per recuperi, salvataggi od altri usi civili, cosi come le attrezzature, gli accessori, i pezzi di ricambio, i dispositivi di sperimentazione e di allenamento, gli strumenti o Ie installa- zioni specialmente concepite per la costruzione, il controllo, la manutenzione o il ricovero di detti battelli, imbarcazioni, armi, dispositivi od apparecchi. Categoria V. 1. Aerei, montati o smontati, piui pesanti o pif leggeri dell'aria, con- cepiti o adattati per il combattimento aereo attraverso l'impiego di mitra- gliatrici, di lanciarazzio di pezzi d'artiglieria, o per il trasporto e il lancio di bombe o che siano prowisti di uno qualunque dei dispositivi di cui all'alinea 2 di cui in appresso o che, a ragione del loro disegno o della loro costruzione, siano atti a ricevere uno dei suddetti dispositivi. 2. Supporti o sostegni di cannoni aerei, lanciabombe, portasiluri, tor- rette e soprastrutture per cannoni. 3. Equipaggiamento specialmente concepito ed usato solo per le truppe aeroportate. 4. Catapulte o sistemi di lancio per aerei imbarcati, apparecchi ter- restri o idrovolanti, apparecchi per il lancio di proiettili volanti. 5. Palloni di sbarramento. Categoria VI. Tutti i prodotti asfissianti, mortali, tossici o capaci di mettere fuori combattimento, destinati a fini di guerra o fabbricati in quantitativi, che eccedano i bisogni civili. Categoria VII. Propulsori, esplosivi, materiale pirotecnico, gas liquidi destinati alla propulsione, all'esplosione, alla carica del materiale bellico previsto dalle presenti categorie o destinati ad essere usati in relazione al materiale bellico stesso, e che non siano suscettibili di utilizzazione a fini civili o siano fabbricati in quantitativi che eccedano i bisogni civili. 95347°- 49--PT. II-- -49 61 STAT.]