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MULTILATERL-PEACE WITH ITALY--EB. 10, 1947 1733 Detti beni, diritti e interessi non potranno essere trattenuti o liquidati ai sensi dell'articolo 79 del presente Trattato, ma dovranno essere restituiti ai rispettivi proprietari, liberi da vincoli di qualsiasi natura o da ogni altra misura di alienazione, di amministrazione forzosa o di sequestro presa nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e 1'entrata in vigore del presente Trattato. 10. Le persone che opteranno per la cittadinanza italiana e si trasferi- ranno in Italia, saranno autorizzate, dopo ch'esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel territorio ceduto, a portare con se i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purche detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d'importazione o d'esportazione sara imposto in relazione al trasferimento dei beni stessi. Dette persone saranno inoltre autorizzate a vendere i loro beni mobili e immobili alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato successore. Ii trasferimento dei beni in Italia sara effettuato a condizioni ed entro i limiti, che verranno concordati tra lo Stato successore e l'Italia. Le condi- zioni ed i termini di tempo per il trasferimento dei fondi suddetti, compresi i proventi delle vendite, saranno egualmente fissati d'accordo. 11. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato e che appartengano a cittadini italiani, residenti nei territori ceduti, che siano divenuti cittadini di un altro Stato ai sensi del presente Trattato, saranno rispettati dall'Italia nella stessa misura dei beni, diritti e interessi dei cittadini delle Nazione Unite in genere. Dette persone sono autorizzate ad effettuare il trasferimento e la liqui- dazione dei loro beni, diritti e interessi alle stesse condizioni di quelle previste al paragrafo 10 di cui sopra. 12. Le societa costituite ai sensi della legislazione italiana e aventi la loro sede sociale nel territorio ceduto, che desiderino spostare detta sede sociale in Italia, dovranno egualmente essere trattate in conformita del paragrafo 10 di cui sopra, a condizione che piu del cinquanta per cento del capitale della societa appartenga a persone residenti normalmente fuori del territorio ceduto o a persone che optino per la cittadinanza italiana, ai sensi del presente Trattato e trasferiscano il loro domicilio in Italia e a condizione altresi che la massima parte dell'attivita della societa si svolga fuori del territorio ceduto. 61 STAT.]