Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/780

This page needs to be proofread.

MULTILATERALPEACE WITH ITALY-FEB . 10, 1947 1737 letteraria od artistica, in contrasto con i diritti ristabiliti in forza della parte A del presente Allegato, o con diritti ottenuti grazie alla priorita consentita in forza dell'Allegato medesimo, owero che abbiano, in buona fede, fab- bricato, pubblicato, riprodotto, usato o venduto quanto forma oggetto di tali diritti, avranno facolta di continuare ad esercitare i diritti stessi ed a con- tinuare od a riprendere tale fabbricazione, pubblicazione, riproduzione, uso o vendita, da essi in buona fede intrapresa, senza esporsi a conseguenze per la relativa violazione. In Italia tale concessione prendera la forma di licenza nonesclusiva concessa ai termini ed alle condizioni che le parti di comune accordo concorderanno, owero, in difetto di accordo, che verranno determi- nate dalla Commissione stabilita in base all'Articolo 83 del presente Trat- tato. Tuttavia nei territori di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate, terzi di buona fede, riceveranno quella protezione, che si accorda in circostanze analoghe ai terzi in buona fede, i cui diritti siano in conflitto con quelli di cittadini di altre Potenze Alleate ed Associate. 6. Nessuna disposizione contenuta nella parte A de presente Alle- gato potra interpretarsi nel senso di accordare all'Italia od ai suoi cittadini nel territorio di alcuna delle Potenze Alleate ed Associate, diritti a brevetti od a modelli d'utilita relativi ad invenzioni concernenti qualsiasi articolo elencato nominativamente nella definizione di materiale bellico, contenuta nell'Allegato XIII del presente Trattato, le quali invenzioni siano state fatte o per cui domanda di registrazione sia stata presentata dall'Italia, o da un suo cittadino, in Italia o nel territorio di qualunque altra Potenza dell'Asse, owero in territorio occupato dalle forze dell'Asse, durante il tempo in cui il territorio stesso si trovava sotto il controllo delle forze o delle autorita delle Potenze dell'Asse. 7. L'Italia estendera egualmente i vantaggi nascenti dalle disposizioni che precedono a quelle Nazioni Unite, che non siano fra le Potenze Alleate od Associate, le quali abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia durante la guerra, e che si obblighino ad estendere all'Italia gli stessi van- taggi accordatile in forza delle disposizioni suddette. 8. Nessuna delle disposizioni contenute nella parte A del presente Allegato dovra intendersi in contrasto con gli Articoli 78, 79 ed 81 del presente Trattato. 61 STAT.]