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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. MEMORANDUM D'INTESA tra i Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda e degli Stati Uniti D'America da una parte e il Governo d'Italia dall'altra parte, in merito ai beni tedeschi in Italia. Con riferimento all'articolo 77, paragrafo 5 del Trattato di Pace con l'Italia, il Governo d'Italia da una parte e i Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda e degli Stati Uniti d'America dall'altra parte, hanno concordato la seguente intesa, inclusi gli annessi allegati che sono considerati parte integrante di questo memorandum d'intesa, in merito ai beni tedeschi di qualsiasi natura in Italia: 1. I1 Governo italiano prendera' le misure del caso per accertare quali beni tedeschi in Italia non si trovano al momento presente sotto alcuna amministrazione. 2. Ii Governo italiano prendera' le necessarie misure per effettuare la sollecita vendita o liquidazione di tutti quei beni in Italia, che direttamente o indirettamente appartengono a: (a) Persone tedesche in Germania o Societa' o altre organizza- zioni formatesi sotto le leggi tedesche; (b) Lo Stato e municipalita' tedesche e le autorita' tedesche statali, municipali, federali o di altra natura; (c) Organizzazioni tedesche naziste; e (d) Persone tedesche gia' rimpatriate o da essere rimpatriate in Germania. Eccezioni a queste categorie dovrebbero essere fatte nei casi di: (a) beni di individui privati di vita o sostanzialmente privati di liberta' conformemente a qualunque legge, decreto o regolamento discriminante contro gruppi politici, razziali o religiosi; (b) beni appartenenti a istituzioni religiose o istituti privati di carita' ed usati esclusivamente per scopi religiosi o di carita'; (c) beni di una Societa' oppure qualunque altra organizza- zione formatasi sotto le leggi della Germania, in quanto esse non siano di beneficio a tedeschi malgrado la proprieta' tedesca; (d) beni rilasciati in base ad un accordo di amministrazione sequestrataria con un altro Governo; e (e) beni che siano sotto la giurisdizione dell'Italia come risultato di ripresa di affari commerciali con la Germania. Per termine "Germania" si intende la Germania quale delimitata dai confini di tale Paese al 31 dicembre 1937. Misure relative a marchi di fabbrica e patenti di proprieta' tedesca saranno dilazionate in attesa di passi separati. 3298