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61 STAT.] ITALY-ARMISTICE AND SURRENDER Sept. 3 ,23 ,29 1943 2753 Nov. 9. 17,1943 9. Senza andar contro alle disposizioni dei oapoversi 14, 15 e 28 (A) e (D) ohe seguono, tutti le navi meroantili, da pesoa ed altri navi sotto qualsiasi bandiera, tOutti gli aeroplani, e mezzi di trasporto terrestri di qualunque nazionalita in terri- torio italiano od in territorio oooupato dall'Italia od in aoque italiane dovranno, in attesa di verifica della loro identlta a posizione, essere impediti di partire. 10. I1 Comando Supremo Italiano fornira tutte le informa- zioni relative ai mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di oommunioazione oostruiti dal- l'Italia o dai suoi Allsati nel territorio italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostruzioni al movi- menti per via di terra, mare ed aria e qualsiasi altre informa- zioni che le Nazioni Unite potranno richiedere in merito all'uso delle basi italiane o alle operazioni, la sicurezza od il benessere delle forze di terra, mare ed aeree delle Nazioni Unite. Le forze e iI materiale italiano verranno messe a disposizione delle Nazioni Unite quando riohieste, per togliere le summen- zionate ostruzioni. 11. I1 Governo Italiano fornira subito elenohi indioanti i quantitativi di tutto il materiale da guerra ooll'indioazione della'looalita'dove esso si trova. A meno che il Comandante Supremo delle Forze Alleate non deoida di fame uso, il materials da guerra verra'posto in magazzino sotto il controllo ohe egli potra'stabilire. La destinazione definitita del materiale da guerra verra'deolsa dalle Nazioni Unite. 12. Non dovra avere luogo alcuna distruzione ne danneggia- mento, ne, fatta ecoezione a quanto verrae autorizzato o disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radio localizzazione, o stazione metereologiohe, impianti ferroviari, stradali e portuari od altri installazioni od in via generale di servizi pubblici e privati e di proprieta di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione neoessaria e le riparazioni saranno a oarico delle Autorita Italiane. 13. La fabbricazione, produzione e oostruzione del materials da guerra, la sua importazione, esportazione e trasporto, e proibita, fatta ecooezione a quanto verra disposto dalle Nazioni Unite. I1 Governo Italiano si oonformera' a quelle istruzioni ohe le verra> impartite dalle Nazioni Unite per la fabbrioazione.' produzione e oostruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da guerra. 14. (A) Tutte le navi italiane meroantili, da pesoa ed altre imbarcazioni, ovunqus si trovino, nonche'quelle oostruite o completate durante il periodo del presente atto saranno dalle Autorita Italiane competenti messe a disposizione in buono state di riparazione e di navigazione in quei luoghi a tali soopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno presorivere. I1 trasferimento alla bandiera nemica o neutrale e proibito. Equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni in riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qualunque opzione esistente per il riacquisto o la restit'uzione o la ri- presa in possesso di navi italians o preoedentemente italiane