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61 STAT.] ITALY-ARMISTICE AND SURRENDER Sept. 3, 23, 29 1943 2755 Nov. 9 ,17,1943 potranno essere riohlesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone oondizioni dalle oompetenti autorita itallane oon ii personale neoessario per ii loro funzionamento. I1 Governo Italiano mettera a disposizione quelle altre risorse o servizi losall ohe le Nazioni Unite potranno riohiedere. 20. Senza pregiudizio alle condizioni di questo atto, le Nazioni Unite eseroiteranno tutti i diritti di una potenza oo- oupante nei territori e nelle zone di oul all'articolo 18, per la oui amministrazione verra proweduto mediante l'emissione di proolami, ordi-ni regolamenti. I1 personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguiranno le loro funzioni sotto il controllo del Comandante in Capo Alleato a meno ohe non venga stabllito altrimenti. 21. In aggiunta ai diritti relativi ai territori oooupati Itallani descritti negli artiooli dal numero 18 al 20, (A) I oomponenti delle forze terrestrl, navall, ed aeree ed i funzionari delle Nazioni Unite avranno diritto di paasaggio in o.sul territorlo italiano non occuoato e verranno forniti di tutte le facilitazioni e l'assistenza neoeqsaria per eseguire le loro funzioni. (B) Le autorita italiane metteranno a disposizione, nel territorio Itallano non oooupato, tutt e faollitazioni per i trasporti richieste dalle Nazioni Unite compreso il libero transito per il loro materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni emanate dal Comandante in Capo Alleato relative all'uso ed al controllo degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di trasporto tsrrestri, sistemi di aomunlcazione, centrali elettriche e servizi pubblici, raf- finerie, materiali e altri rifornimenti di carburante e di elet- trioita ed i mezzi per produrli, a seoonda delle richieste delle Nazioni Unite, insieme colle relative facilitazioni per le riparazioni e per la costruzione. 22. I1 toverno e il popolo italiano si asterranno da ogni azione control gl'interessi delle Nazioni Unite e eseguiranno prontamente ed efficacemnente tutti gli ordini delle Nazioni Unite. 23. I1 Governo Italiano mettera a disposizione la valuta italiana ohe le Nazioni Unite domanderanno. I1 Governo Italiano ritirera e riscattera' il denaro italiano entro i periodi di tempo e in bate ai termini che saranno stabiliti tutte le dis- ponibilita in territorio italiano della valuta emessa dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari o di occupazione e consegnera alle Nazioni Unite senza alcuna spesa la valuta ri- tirata. I1 Governo Italiano prenderP quelle misure ohA saranno riohieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per 11 controllo del cambio coll'estero, delle relazioni oommerciali e finanziarie coll'estero, e per il regolamento del commercio e della produzione ed eseguira. qualsiasi istruzioni relative a dette e simili imaterie emesse dalle Nazioni Unite.