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61 STAT.] ITALY-ARMISTICE AND SURRENDER Sept. 3,23 ,29,1943 2757 Nov. 9, 17, 1943 (C) Qualsiasi propriate in territorio Italiano appar- . tenente a qualsiasi tale nazione o territorio occupato o dai suol nazionali sara' sequestrata e tenuta in oustodia in attesa di ulteriori istruzioni. (D) II Governo Italiano si conformera a qualsiasi istruzione data dal Comandante Supremo delle Forze Alleate concernente l'internamento, custodia o disposizione susseguente utilizzazione od impiego di qualsiasi delle sopradette persone, imbarcazioni, velivoli, materiale, o propriet'. 29. BENITO MUSSOLINI, i suoi principali associati Fascisti

  • tutte persone sospette di aver commesso delitti di guerra o

delitti analoghi i cui nomi si trovano sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazloni Unite,'saranno immediatamente arrestati e consegnati alle forze delle Nazioni Unite. Tutti. gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite in questo riguardo verranno os- servati. 30. Tutte le organizzazioni Fasciste, comprese tutti i rami della milizia Fascista (MVSN), la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni della gioventu Fascista saranno, se questo non sia gi stato fatto, sciolte in conformita\ alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo Italiano conformera'a tutte le direttive future 9he le Nazioni Unite daranno per liabolizione delle istituzioni Fasciste, il licen- ziamento ed internanento del personale Fascista, 11 controllo di fondi Fascisti, la soppressione della ideologia ed insegnamento Fascista. 31. Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede, od opinioni politiche, saranno fino a quanto questo non sia gia state fatto, abrogate e persons tratte- nute per tall ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui sono statesottomesse. Il Governo Italiano adempiera tutte le nuove direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potr& dare per l'abrogazione della legislazione Fasoista ed 11 ritiro di qualsiasi impedimento o proibizione che risultano da essi. 32. (A) Prigionieri di guerra appartenenti alle forze delle Nazioni Unite o designati dalle.Nazioni Unite e qualsiasi suddito delle Nazioni Unite compresi i sudditi abbissini, con- finati internati, o in qualsiasi altro modo detenuti in terri- torio Italiano od occupato dagli italiani non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazloni Unite o saranno trattati come sara'disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la pre- sentazione e la firma del prebente atto sari trattato come una vtolazione delle condizioni.. (B) Persone di qualsiasi nazionalita che sono state sorvegliate, detenute o condannate (incluso condanna in absent&a) 95347° -49-PT . 1-- -31