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-- -- 61 STAT.] ITALY-RELIEF PROGRAM-JULY 4, 1947 3139 menti saranno limitati ad alcune necessity fondamentali di vita e precisamente, generi alimentari, medicinali, materie lavorate o grezze per vestiario, fertiliz- zanti, anticrittogamici, combustibili e sementi. (B) Salvo quanto previsto dall'articolo III il Governo degli Stati Uniti non richiedera n6 pretendera il pagamento delle forniture assistenziali degli Stati Uniti e relativi servizi corrisposti ai sensi di quest'Accordo. (C) Gli Enti Governativi degli Stati Uniti provederanno al procaccia- mento, magazzinaggio, trasporto e spedizione in Italia dei rifornimenti assi- stenziali degli Stati Uniti, ad eccezione di quanto il Governo degli Stati Uniti possa altrimenti stabilire autorizzando l'uso di altri mezzi per l'esecuzione di questi servizi con modalita da stabilire dal Governo degli Stati Uniti. Tutti i rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti saranno procacciati negli Stati Uniti eccettuato il caso in cui il Governo degli Stati Uniti ne approvi specificamente il procacciamento fuori degli Stati Uniti. (D) II Governo italiano sottoporrl preventivamente di volta in volta al Governo degli Stati Uniti le sue proposte relative ai programmi delle sue neces- sita di importazioni assistenziali da fornirsi dagli Stati Uniti. Questi programmi saranno sottoposti all'esame ed all'approvazione del Governo degli Stati Uniti ed il procacciamento sara autorizzato solo per le voci contenute nei programmi approvati. (E) II passaggio di proprieta dei rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti sara fatto in cpnformita di accordi da stabilirsi dal Governo degli Stati Uniti in seguito a consultazione con il Governo italiano. II Governo degli Stati Uniti, ogni qualvolta lo ritenga desiderabile, pub riservarsi il possesso di qualsiasi rifornimento assistenziale fatto dagli Stati Uniti, oppure pub ricuperare il possesso di tali rifornimenti gia trasferiti raggiungendoli fino alle citta o localitY di distribuzione dove tali rifornimenti vengono messi a disposizione dei diretti consumatori. Art. II Distribuzione dei rifornimenti in Italia (A) Tutti i rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti saranno distrihufti dal Governo italiano sotto la diretta sorveglianza e controllo di rappresentanti degli Stati Uniti ed in conformita ai termini di questo Accordo. La distribuzione avra luogo, per quanto fattibile e desiderabile, valendosi di tramiti commerciali. (B) Tutte le importazioni di rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti saranno esenti da oneri fiscali compresi i diritti doganali fino al momento in cui sono venduti contro moneta locale come previsto dall'articolo III di questo Accordo, salvo il caso in cui in relazione ad una determinata politics dei prezzi, sia consigliabile includere gli oneri doganali o le tasse governative nei prezzi fissati, nel qual caso le somme cost incassate sulle importazioni di rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti verranno accreditate sul conto speciale menzionato nell'articolo III. Tutte le importazioni di rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti dati gratuitamente ad indigenti, Enti ed altri saranno esenti da oneri fiscali, compresi i diritti doganali. (C) II Governo italiano designera un Funzionario di grado elevato cni eara affidato il compito del collegamento fra il Governo italiano ed i Rappre-