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61 STAT.] ITALY-FINANCIAL AND ECONOMIC RELATIONS-AUG. 14,1947 paragrafo 1 del presente articolo, saranno sottoposti soltanto a quelle restrizioni che siano altrimenti applicabili in via generale negli Stati Uniti d'America ai diritti di proprieta' industriale appartenenti a Paesi esteri o a cittadini di tali Paesi. ARTICOLO II 4. II Governo Italiano si impegna a pagare e a depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America il o prima del 31 dicembre 1947, la somma di $5.000.000 (cinque milioni di dollari) in valuta degli Stati Uniti d'America, dovendo questa somma essere utilizzata, nel modo che il Governo degli Stati Uniti d'America ritenga conveniente, per il regolamento dei"claims" dei cittadini degli Stati Uniti d'America sorti a causa della guerra con l'Italia e per i quali non sia stato altrimenti disposto. ARTICOLO III DEFINIZIONI 5. Ai fini di questo memorandum d'intesa, 1'espressione "cittadini italiani" indica le persone aventi nazionalita' italiana o le Societa' ed Associazioni costituite secondo le leggi italiane, al memento della entrata in vigore del presente memorandum d'intesa. ARTICOLO IV Clausole del Trattato di Pace 6. E' inteso che qualsiasi delle clausole del Trattato di Pace con l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, alle quali questo memo- randum d'intesa e l'aDnesso ad esso si riferiscono, sara' considerata come parte integrante di questo memorandum d'intesa e dell'annesso ad esso, per cio' che concerne i rapporti fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia. ARTICOLO V Data effettiva. 7. Le disposizioni di questo memorandum d'intesa entreranno in vigore immediatamente all'atto della firma. I1 presente documento viene redatto in Washington in due testi, rispettivamente in lingua inglese ed in lingua italiana, aventi ambedue eguale valore alla data del 14 Agosto 1947. PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA: ROBERT A LovTT. PER IL GOVERNO ITALIANO: LOMBARDO 3995