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61 STAT.] ITALY-FINANCIAL AND ECONOMIC RELATIONS-AUG. 14,1947 3997 Stati Uniti d'America, dopo consultazione tra i Governi dell'Italia e degli Stati Uniti d'America; (c) I1 Governo degli Stati Uniti d'America non intende di pro- cedere a restituzioni in qualsiasi caso in cui essi ritengano che la resti- tuzione sarebbe contraria ai propri interessi per cio' che riguarda la sicurezza nazionale o la politica anti-trust o la politica fiscale; e (d) Ii Governo degli Stati Uniti d'America non intende assu- mere alcun obbligo di procedere a restituzioni di beni che siano stati usati in base ad un accordo tendente a mascherare o nascondere beni o interessi negli Stati Uniti d'America di persone non ammesse a ricevere la restituzione dei beni a norma della sezione 32a (2) del "Trading with the Enemy Act", cosi' come emendato. E' inteso inoltre che i diritti di proprieta' letteraria, artistica o industriale, che debbono essere restituiti, resteranno soggetti a tutte le licenze e convenzioni sulle licenze che siano state concesse o regis- trate negli Stati Uniti d'America relativamente a questi diritti e che fossero in vigore immediatamente prima della restituzione; non sara' compresa in questa restituzione la facolta'degli Stati Uniti d'America di revocare tali licenze o convenzioni sulle licenze. 95347° 0 -T -PT. IV--42