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62 STAT.] ITALY--ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 2431 cesso ai mercati o di fomentare controlli monopolistici, ogni qual volta tali metodi o intese abbiano l'effetto di intralciare il raggiungimento del comune programma di ripresa europea. Articolo II Garaaeio 1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, su richiesta dell'uno o dell'altro Governo, si consulteranno in merito a progetti da attuarsi in Italia proposti da cittadini degli Stati Uniti d'America, in relazione ai quali progetti il Governo degli Stati Uniti d'America possa opportunamente garantire trasfe- rimenti valutari ai sensi del paragrafo 111 (b) (3) della Legge 1948 per la Coope- razione Economica. 2. II Governo italiano conviene che, qualora il Governo degli Stati Uniti d'America effettui pagamenti in dollari statunitensi a qualsiasi persona ai termini di una tale garanzia, tutti gli importi in lire o crediti in lire ceduti o trasferiti al Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi di detto paragrafo, saranno riconosciuti quale proprieta del Governo degli Stati Uniti d'America. Articolo IV Moneta locale 1. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno soltanto per quanto si riferisce all'assistenza che potra essere fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America a titolo gratuito. 2. II Governo italiano aprira un conto speciale presso la Banca d'Italia intestato al Governo italiano (qui appresso chiamato Conto Speciale) ed effet- tuera in tale Conto depositi in lire come segue: a) il saldo residuale alla chiusura degli affari nel giorno della firma del presente Accordo dci conti speciali presso la Banca d'Italia intestati al Governo italiano, conti istituiti ai termini degli Accordi fra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano in data 4 luglio 1947 e in data 3 gennaio 1948, nonche qualsiasi altra somma che, di volta in volta, debba essere depositata nei conti speciali ai sensi di tali Accordi. Resta inteso che la lettera e) del para- grafo 114 della Legge del 1948 per la Cooperazione Economica, costituisce approvazione e determinazione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America riguardo all'usQ di tali saldi eui e fatto riferimento nei predetti Accordi; b) il saldo residuale dei depositi fatti dal Governo italiano ai sensi dello eeambio di note fra i due Governi in data 21 aprile 1948; o) le somme equivalenti allo indicato costo in dollari al Governo degli Stati Uniti d'America di merci, seivizi cd infolmazioni teeniche (ivi compresi i costi di trasformazione, magazzinaggio, tiasporto, riparazione od altri servizi relativi) resi disponibili all'Italia a titolo gratuito e sotto qualsiasi forma autoriz- ,zata dalla Legge del 1948 per la Cooperazione Economica, dedotto tnttavia