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62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 2437 d'America o di ogni persona giuridica, societk od altra associazione creata ai termini delle leggi degli Stati Uniti d'America o di ogni loro Stato o territorio, di cui siano in larga parte beneficiari cittadiui degli Stati Uniti d'America, di partecipare allo sfruttamento di tali materie prime a condizioni di trattamento equivalenti a quelle accordate ai cittadini italiani e, (c) un programma concor- dato per l'aumento della produzione di tali materie prime ovunque possibile in Italia e per la fornitura di un percentuale convenuta di tale aumentata produzione da trasferirsi negli Stati Uniti d'America secondo un programma a lunga sca- denza in considerazione dell'assistenza fornita dagli Stati Uniti d'America ai sensi del presente Accordo. 3. II Governo italiano, qualora richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America coopcrcra, ogni qualvolta cib sia opportuno, per realizzare gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei riguardi di materie prime aventi origine fuori d'Italia. Articolo VI Accordi per i riaggi e forniture assistenvia 1. II Goverho italiano cooperera col Governo degli Stati Uniti d'America nel facilitare, incoraggiare e promuovere lo sviluppo di viaggi di cittadini degli Stati Uniti d'America verso ed entro i Paesi partecipanti. 2. II Governo italiano, ogni qual volta cib sia desiderato dal Governo degli Stati Uniti d'America, entrera in trattative per accordi (compresa la concessione della franchigia doganale dietro opportune cautele) per facilitare l'entrata in Italia di forniture di merci assistenziali donate od acquistate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi non aventi scopi di lucro, e di pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America e destinati a persone singole residenti in Italia. Articolo VII ConsmUazionc e trasmissione di informazioni 1. I due Governi, su richiesta dcll'uno o dell'altro, si consulteranno in merito a qualsiasi questione riguardante l'applicazione del presente Accordo o alle operazioni o intese da esso derivanti. 2. 11 Governo italiano comunichera al Governo degli Stati Uniti d'America nclla forma e con gli intervalli che saranno indicati da quest'ultimo, dope essersi consultato col Governo italiano: A) Informazioni dettagliate di opere, programmi e misure proposte o adottate dal Governo italiano per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo e degli obblighi generali della Convenzione per la Cooperazione Econo- mica Europea. B) Esaurienti rapporti sulle operazioni effettuate ai termini del preEente Accordo ivi compreso un rapporto sull'utilizzazione dei fondi, merci e servizi ricevuti ai termini di esso; rapporti da compilarsi in ogni trimestre solare.