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62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 2439 C) Informazioni concernenti la propria economia e qnalsiasi altra infor- mazione di rilievo, necessarie per complementare quelle ottenute dal Governo degli Stati Uniti d'America dall'Organizzazione per la Cooperazione Econonica Europea di cui il Governo degli Stati Uniti d'America possa necessitare per determinare la natura e la portata delle operazioni ai termini della Legge del 1948 per la Cooperazione Economica e per valutare l'efficacia dell'assistenza for- nita o contemplata ai sensi del presente Accordo, ed in generale il progresso del Programma Comune di Ripresa. 3. II Governo italiano assistera il Governo degli Stati Uniti d'America nell'ottenere informazioni, relative alle materie prime aventi origine in Italia di cui b cenno nell'articolo V, che siano necessarie per la formulazione ed esecu- zione degli accordi contemplati in quell'articolo. Articolo VII Pubblicit 1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia riconoscono che e nel loro interesse reciproco che venga data ampia pubblioita agli obbiettivi ed al grado di sviluppo del comune programma per la.ripresa europea nonche ai prowedimenti presi per porre in esecuzione tale programma. E riconosciuto che una estesa diffusione di informazioni sullo svolgimento del programma e desi- derabile al fine di sviluppare quel senso di sforzo comune e di aiuto reciproco ohe e essenziale al raggiungimento degli obiettivi del programma. 2. II Governo degli Stati Uniti d'America incoraggera la diffusione di tali informazioni e le renderb accessibili agli strumenti di pubblica informazione. 3. II Governo italiano incoraggiera la diffusione di tali informazioni sia direttamente, che in collaborazione con l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Esso rendera accessibili agli strumenti di informazione pubblica tali dati informativi ed adottera tutte le misure possibili per assicurare ohe vengano forniti mezzi appropriati per. tale diffusione. Inoltre fornira agli altri Paesi partecipanti ed all'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea informazioni esaurienti sul grado di sviluppo del programma per la ripresa economica. 4. II Governo italiano rendera pubblici in Italia, ogni trimestre solare, esaurienti rapporti sulle operazioni ai termini del presente Accordo, ivi inoluse informazioni circa 'utilizzazione di fondi, merci e servizi ricevuti. Articolo IX Miss/ui 1. II Governo italiano conviene di accogliere una Missione Speciale per la Cooperazione Economiea la quale adempira i compiti spettanti al Governo degli Stati Uniti d'America in Italia ai termini del presente Accordo. 2. n Governo italiano, su opportuna notifica da parte dell'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, considerera la Missione Speciale ed il suo