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62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 2447 Anneaso Note iftepretae 1. Resta inteso ohe i requisiti di cui al paragrafo 1 (A) dell'articolo II, oonoer- nente l'adozione di misure per l'effilace utilizzazione delle risorse, comprendono, per quanto si riferisce alle merci fornite ai termini dell'Aceordo, misure efficaci per la salvaguardia di tali merci e per impedire la loro diversione verso mercati o vie commereiali illegali'o irregolari. 2. Resta inteso che gli obblighi di eui al paragrafo 1 (C) dellartieolo II, di pareggiare il bilaneio non appena possibile, non esoludono che si possano verifieare dei disavanzi per un periodo di breve durata ma comportano una poli- tics finanziaria basata sul pareggio del bilancio a lunga scadenza. 3. Resta inteso che metodi e intese di affari di eui al paragrafo 3 dell'arti- colo II signifelano: a) fissare prezzi, elausole o condizioni da osservarsi nelle trattative con terzi per 1'acquisto, Is vendita o l'affitto di qualsiasi bene; b) escludere imprese da, o assegnare o spartire fra le stesse, un determinato meresto territoriale o campo di attivita di affari; o ripartire la clientela o fissare aliquote per vendite o acquisti; o) applicare misure discriminatorie contro determinate imprese; d) limitare la produzione o fissare quote di produzione; e) impedire, mediante accordi, lo sviluppo o l'applicazione di teonologie o invenzioni coperte o meno da brevetto; f) estendere l'uso di diritti coperti da brevetti, marchi oommerciali o diritti di fabbrica cotlcessi dall'uno o dall'altro dei due Paesi, a materie che, ai sensi delle loro leggi e regolamenti non rientrino nell'ambito di tali concessioni od a prodotti o condizioni di produzione, di uso o di vendita ohe similmente non siano contemplati da tali concessioni; g) qualsiasi altra pratica di affari che i due Paesi convengano di aggiungere. Quanto Eopra ripreduce la defnizione di metodi d'affarirestrittivi oontenuta nell'articolo 46, paragrafo 3, della Carta dell'Avana dell'I. T . O. 4. Besta inteso che il Governo italiano si obbliga ad adottare misure nei singoli casi in conformita al paragrafo 3 dell'articolo II soltanto dope opportuna inchiesta o esame. 5. Besta inteso ohe sl frase dell'articolo V a dope aver tenuto debito eonto delle ragionevoli necessita dell'Italia per le sue esigenze interne a comprende il manstenimento di scorte ragionevoli delle materie prime in questione e che la frase a esportazione commerciale * puo comprendere scambi compensati. Besta altresi inteso che intese negoziate ai termini dell'artieolo V possono opportna- mente comprendere disposizioni per consultazione, in conformita ai prineipi dell'articolo trentadue della Carta dell'Avana per 1'Organizzazione Commerciale Internazionale, nell'eventualit& di liquidazione delle scorte.