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62 STAT.] ITALY-AIR TRANSPORT SERVICES-FEB. 6, 1948 3731 ACCORDO PER I TRASPORTI AEREI tra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO DEGI STATI UN-ITI di AMERICA: desiderando concludere un Accordo allo scopo di promuovere comunicazioni aeree dirette fra i loro rispettivi territori, hanno pertanto nominato i propri rappresentanti, i quali debitamente autorizzati, convengono quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo e del suo Allegato, salvo nci ca.i ove il testo provveda altrimenti: a) ( Autorita aeronautiche u significa, nel caso che si riferisca agli Stati Uniti d'Amnerica, il a Civil Aeronautics Board ) e qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere lo funzioni esercitate attualmente dal <(Civil Aeronautics Board ); nel caso che si riferisca all'Italia il Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traflico Aereo, e qualsiasi persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo. b) , Imprcse di trasporto aerco designate ) indica le persone, o societa o enti che, secondo quanto sara stato comunicato per iscritto dalle iutorita aeronautiche di una dellc Parti Contracnti alle autorith aeronautiche dell'altra Parte Contraente, siano stati designati, in conformita dell'art. 3 del presente Accordo, a svolgere attivita su ciascuna delle rottc indicate con detta comuni- cazione. c) , Territorio , ha il significato ad esso attribuito dall'art. 2 della Convenzione per I'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944. d) Si applicano al presente Accordo ed al suo Allegato, le definizioni con: tenute nei paragrafi a), b) e d) dell'art. 96 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944. Articolo 2 Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti, specificati nell'Allegato, necessari per stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali, ivi descritti, sia che detti servizi abbiano inizio immediatamente, sia che abbiano inizio in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tali diritti sono concessi. 68706-52 -PT. xIl--71