Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1124

This page needs to be proofread.

62 STAT.] ITALY-AIR TRANSPORT SERVICES-FEB. 6, 1948 3745 C) Qualunque tariffa proposta dalle imprese di trasporto aereo di una delle Parti Contraenti sara notificata aUle autorita aeronautiche di ambo le Parti Contraenti almeno trenta (30) giorni prima della data proposta per l'entrata in vigore; tuttavia, detto periodo di trenta (30) giorni pqtrh essere ridotto in casi particolari, previo accordo dello autorita aeronautiche di ambo le Parti Contraenti. D) Poiche il t Civil Aeronautics Board D degli Stati Uniti ha approvato per il periodo di un anno a decorrere dal febbraio 1947 la procedura delle conferenze del traffico della Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (qui successi- vamente indicata con la sigla I. A. T . A .), tutti gli accordi in materia di tariffe concluse secondo questa procedura durante tale periodo e interessanti le imprese degli Stati Uniti d'America saranno sottoposti all'approvazione del (Civil Aero- nautics Board ,. Gli accordi sulle tariffe conclusi secondo la detta procedura possono pure essere soggetti all'approvazione delle autorita aeronautiche dell'Italia conformemente ai principt enunciati nel precedente paragrafo B). E) Le Parti Contraenti convengono che la procedura di cui ai paragrafi F), G) e&H) di questa Sezione sara applicata: 1) quando, durante il periodo stabilito per l'approvazione da parte del ( Civil Aeronautics Board ) della procedura delle conferenze del traffico della I. A. T . A ., non sia stato approvato alcun accordo specifico in materia di tariffe entro un limite di tempo ragionevole da ambo le Parti Contraenti, oppure quando una conferenza della I. A. T. A . non sia stata in grado di determinare una tariffa, o 2) quando in nessun modo sia applicabile la procedura della I. A. T. A ., o 3) quando una delle Parti Contraenti in qualunque momento ritiri la sua approvazione o si astenga dal rinnovarla per quella parte della procedura delle conferenze del traffico della I. A. T . A. che si riferisce a questa sezione. F) Nel caso in cui aUle autorita aeronautiche degli Stati Uniti siano con- feriti poteri legali di fissare tariffe eque ed economiche per il trasporto aereo in servizio internazionale di persone e di cose e di sospendere le tariffe proposte, analogamente a quanto il « Civil Aeronautics Board ) pub attualmente disporte per le tariffe relative al trasporto aereo di persone e di cose nell'interno degli Stati Uniti, ciascuna delle Parti Contraenti esercitert successivamente la propria autorita in modo da impedire che le tariffe proposte da una delle proprie impreso di trasporto aereo per i servizi dal territorio di una Parte Contraente ad ino o pit scali nel territorio dell'altra Parto Contraente, divengano effettive, qualora, a giudizio delle autorita aeronautiche della Parte Contraente le cui imprese propongono le tariffe stesse, le tariffe in questione non siano considerate eque ed economiche. Se una delle Parti Contraenti, nel ricevere la notifica di cui al preceedente paragrafo C), non e soddisfatta della tariffa proposta dalle imprese dell'altra Parte Contraente, essa ne dart notifica all'altra Parte Contraente prima che siano scaduti i primi quindici (15) giorni del periodo sopra previsto di trenta (30) giorni, e le Parti Contraenti si adopereranno di raggiungere l'accordo sulla ta- riffa conveniente. Nel caso in cui un accordo sia raggiunto, ciascuna delle due Parti Contraenti fara del suo meglio affinche tale tariffa sia applicata dalle proprie imprese di trasporto aereo.