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62 STAT.] ITALY-AIR TRANSPORT SERVICES-FEB. 6, 1948 TABIELLA 1..Le imprese di trasporto aereo designate dal Governo degli Stati Uniti hanno il diritto di eserciro servizi aerei su ciascuna delle rotte aeree indicate, con scali interm edi, in ambedue le direzioni, e di fare in Italia prestabiliti atter- raggi negli scali specificati qui di seguito: Stati Uniti d'America a MrLANO, ROMA, TNAPOLI e oltre. 2. Le improse di trasporto aereo designate dal Governo Italiano hanno il diritto di esercire servizi aerei sulla rotta o sulle rotte concordate fra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo Italiano e di fare negli Stati Uniti prestabiliti atterraggi negli scali da concordare fra i due Governi allor- quando il Governo Italiano decidera di dare inizio a tali servizi aerei. 3. Gli scali su ciascuna delle rotte specificate possono, a scelta delle imprese di trasporto aereo designate, essere omessi per u n o o per tutti i voli. PROTOCOLLO Al momento della firma dell'AccordoperiTrasportiAereifrail Gove.nodegli Stati Uniti d'America ed il Governo d'Italia, le due Parti Contraenti hanno inoltro concordato quanto segue: Gli aeroporti in territorio Italiano aperti al traffico civile internazionale, dei quali la costruzione, i miglioramenti e le installazioni sono state finanziati in tutto o in parte dal Governo degli Stati Uniti, saranno aperti agli aeromobili degli Stati Uniti debitamente autorizzati, che potranno inoltreusufruire,su una base non discriminatoria, dei diritti di transito e di scalo teenico. Ugualmente, gli stessi aeromobili potranno usufruire inoltre sui predetti aeroporti italiani dei diritti commerciali contemplati dal presente Accordo e dal suo Allegato, o da qualsiasi altro accordo attualmente in vigore o cho sara da concludersi in futuro fra le due Parti Contraenti. Roma, 6 febbraio 1948. Per il Per il Qovernn Italiano Governo deali Stati Uriti d'America a- 3749