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62 STAT.] ITALY-CULTURAL EXCHANGE-DEC. 18, 1948 3469 Art. 2 Le somme messe in tal modo a disposizione del Tesoriere degli Stati Uniti d'America non saranno soggette alle leggi nazionali e locali degli Stati Uniti d'Amerioa in quanto queste si riferiscono all'impiego di somme e crediti per i fini stabiliti nel presente accordo; esse saranno considerate come beni costituiti in conseguenza di un accordo stipulato in relazione al Memorandum, e non sa- ranno percio assoggettate nella Repubblica Italiana ad alcuna imposta, tassa o ad alcun altro contributo, a norma del paragrafo 8 dello stesso Memorandum. Tali somme saranno impiegate per gli scopi qui appresso indicati: 10 finanziare studi e ricerche nonche l'istruzione ed altre attivits di carat- tere culturale a favore di cittadini statunitensi presso scuole ed istituti di istru- zione superiore situati nclla Repubblica Italiana, oppure a favore di cittadini italiani in scuole ed istituti di istruzione superiore statunitensi situati fuori degli Stati Uniti continentali, Hawai, Alaska (comprese le Isole Aleutine), Porto Rico ed Isole Vergini, ivi incluso il pagamento del trasporto, del mantenimento, del- l'insegnamento e delle altre spese inerenti all'attivita scolastica; oppure 20 provvedere al trasporto di cittadini italiani i quali desiderino frequen- tare o visitare scuole ed istituti di istruzione superiore statunitensi negli Stati Uniti continentali, Hawai, Alaska (comprese le isole Aleutine), Porto Rico ed Isole Vergini, purche la frequenza da parte dei cittadini suddetti non pregiudi- chi ai eittadini statunitensi la possibilita di frequentare tali scuole ed istituti. Art. 3 Allo scopo di promuovere un oonmpleto sviluppo del lrogramma culturale sara creata una Commissione mista che prendera il nome di Commissione Ame- ricana per gli Scambi Culturali con 1'ltalia (d'ora innanzi indicata come ( la Com- missione ,), la quale ricevera. i fondi posti a disposizione del Governo degli Stati Uniti d'America seeondo il Memorandum. I fondi stanziati saranno messi a di- sposizione dclla Commissione mediante un deposito costituito nella Repubblica Italiana a nome del Tesoriere della Commissione. Art. 4 La Commissione esercitera tutti i poteri necessari per l'attuazione del pro- gramma culturale, ivi compresi i seguenti: a) autorizzare il pagamento dei fondi, I'assegnazione di sovenzioni e dei relativi anticipi; b) progettare, adottare e attuare programmi, i quali, nel territorio della Repubblica Italiana, saranno attuati in collaborazione col Governo Italiano; e) proporre al Consiglio delle Borse di Studio all'estero (previsto nell' Uni- ted States Burplus Property Act del 1944 e successive modificazioni) studenti, insegnanti, professori, esperti in ricerche residenti nella Repubbliea Italiana ed istituti situati nella Repubblica Italiana, che siano in possesso dei requisiti richiesti a giudizio della Commissione per partecipare ai programmi a norma della legge su oitata;