Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/960

This page needs to be proofread.

63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB. 2, 1948 2261 Articolo m 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e in conformita alle leggi ed ai regolamenti vigenti, diritti e privilegi relativi alla organizzazione di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente ed alla partecipazione nelle medesime, compresi quelli relativi alla loro formazione e registrazione, nonch8 all'acquisto, al possesso ed alla vendita di azioni, come pure - nel caso dei cittadini - all'assunzione di cariche direttive ed esecutive, a condi- zioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accor- date in awenire ai cittadini ed alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contra- ente organizzate da eittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente confonnemente ai diritti e privilegi indicati nel presente paragrafo - o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente - e che siano controllate da detti cittadini o persone giuridiche ed associazioni avranno facolta di esercitare le funzioni per le quali sono create od organizzate in conformita alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni simil- mente organizzate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese - o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associa- zioni di qualsiasi terzo Paese - e che siano controllate dai medesimi. 2. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di eiascuna Alta Parte Contraente avranno facolti, in conformita alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di organizzare, controllare e diri- gere persone giuridiche ed associazioni della detta altra Alta Parte Contraente che svolgano attivita commerciali, industriali, di trasformazione, minerarie, educative, filantropiche, religiose e scientifilhe. Le persone giuridiche ed asso- ciazioni controllate dai cittadini e dalle persone giuridiohe ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente e create od organizzate in oonformita alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Oontraente avranno facolta di svolgervi le predette attivita, in conformitY alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed assooiazioni di detta altra Alta Parte Contraente controllate dai propri cittadini e dalle proprie persone giuridiche ed associazioni. Articolo IV I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Oontraente avranno facolta nei territori dell'altra Alta Parte Contraente di eseguire ricerche e di sfruttare le risorse minerarie, in conformita alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate at- tualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuri- diche ed asuociaioni di qualsiasi terzo Paese.