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63 STAT.] ITALY--FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB. 2, 1948 2263 Articolo V 1. Saranno costantemente garantite ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, protezione e sieurezza per le loro persone e beni ed essi godranno sotto questo riguardo della piena prote- zione e sicurezza sancite dal diritto internazionale. A tal fine le persone accusate di reati saranno prontamente tradotte in giudizio e godranno tutti i diritti e privilegi accordati o che potranno essere accordati in avvenire dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, finche sa- ranno detenuti dalle autorita dell'altra Alta Parte Contraente, riceveranno un trattamnento ragionevole ed umano. II termine « cittadini usato nel presente paragrafo, in quanto suscettibile di applicazione riguardo ai beni, sara interprer tato in modo da comprendere gli enti e le persone giuridiche ed associazioni. 2. I beni dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno espropriati entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza Mna debita procedura legale e senza il pronto paga- mento di giusto ed effettivo indennizzo. Coloro che riceveranno un sifatto in- dennizzo avranno facolta, in conformita alle leggi ed ai regolamenti vigenti ehe non siano incompatibili con il paragrafo 3 dell'art. XVII del presente Trattato di ritirare senza interferenze detto indennizzo ottenendo divise estere nella valuta dell'Alta Parte Contraente cui appartengono detti cittadini o dette per- sone giuridiche ed associazioni, alle condizioni pil favorevoli applicabili a detta valuta al momento dell'esproprio dei beni e con esenzione da ogni tassa od im- posta di trasferimento o di rimessa, a condizione che la domanda per la conces- sione di detta valuta sia fatta entro un anno dal ricevimento dell'indennizzo al quale si riferisce. 3. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno protezione e sicurezza nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto riguarda le materie indicate nei paragrafi 1 e 2 del presen' te Articolo, dietro osservanza delle leggi e dei regolamnenti vigenti, non inferiori alia protezione e sicurezza accordate o che potranno essere acoordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente e non inferiori a quelle aecordate o ehe potranno essere acoordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiohe ed assooiazioni di qual- siasi terzo Paese. Inoltre, in tutte le questioni relative al trapasso di imprese dalla proprieta privata alla proprieta pubblica nonche al passaggio di tali imprese sotto il controllo pubblico, le imprese in cui cittadini e persone giuridiche ed as- sociazioni di ciascuna Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole rice- veranno, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra essere accordato in avvenire a imprese similari nelle quali eittadini e persone giuridiche ed associa- zioni di detta altra Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole e non meno favorevole di quello accordato o che potra essere accordato in avvenire ad imprese similari nelle quali cittadini e persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese abbiano un interesse notevole. 4. I cittadini e le persone giuridiehe ed associazioni di ciascnna Alta Parte Contraente potranno liberamente adire l'autorita giudiziaria ordinaria ed i tri- bunali ed autorita amministrativi entro i territori dell'altra Alta Parte Con- traente, in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalla legge, ai come attori ohe