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63 STAT.] ITALY-EFRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 beni saranno soggetti alle norme dell'Articolo IV e saranno esenti da qalsdsi altro gravame e da qualsiasi restrizione, diversi o pih elevati di quelli applica- bili in casi eguali di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. Nessuna disposizione del presente paragrafo sara inter- pretata in modo da aver effetto sulle leggi e regolamenti di ciascuna Alta Parte Contraente che vietino o restringano la proprieta diretta o indiretta da parte di persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni di nazionalita straniera di quote sociali o titoli di debito di persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente che svolgano determinate attivita. 4. Bispetto a tutte le materie connesse coll'acquisto, proprieth, locazione, possesso o disposizione di beni mobili, i cittadini e e persone giuridiche ed associa- ioni di ciascuna Alta Parte Contraente, subordinatamente alla ecezione di aoi al paragrafo 3 dell'Articolo IX, riceveranno un trattamento non meno fa- vorevole di quelo accordato o che potra essere accordato in avenire ai cittadini dini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Articolo Vm I cittadini e is persons giuridiche ed assoeiazioni di ciascuna Alta Parte Oontraente godranno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, tutti i diritti e privilegi di qualsiasi specie relativamente ai brevetti, ai marchi di fab- brica, alo etichette commerciali, alle denominazioni commerciali e ad altre formn di proprieta industriale, purche si conformino allleggi ed ai regolamxnti rigaurdanti la registrazione ed altre formalita, a condizioni non meno avorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai ittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente e con trattamento non meno favorevole di quello acoordato attualmtte o ohe sark acoordato in avenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associaslio di qualsiasi terzo Paese. Articolo IX 1. I cittadini e le persone giuridiohe ed assooiazioni di ciaseuna Alta Parte Oontraente non saranno soggetti al pagamento di tribnti, diritti od oneri interni imposti sul o applioati al reddito, al eapitale, alle operazioni, alle attivit od a qualiasi altro oggetto, nonohe alle prescrizioni relative ala loro applicaione e risoosione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente ohe sano: 'a) pit onerosi di quelli sopportati dat eittadini, dai residenti e dalle persone giuridiche ed associazioni di qalsiasi terso Passe; b) pit onerosi di quelli sopportati dai cittadini e dalle persone giuridiche - ad assooiazioni di detta altra Alta Parte Contraente-quando trattii di persone fisiche che abbiano residenza o svolgano attivit .di afari nei territori di detta altra Parte Contraente e quando trattisi di persone giuridiohe ed aeoiazioni bhe vi svolgano attivita di afari o siano organizzate e funzionino eolaaiva- mente per scopi scientfici, edueativi, religiosi o. fi1ntropici 2. Nel easo di persone giuridihe ed asociazioni di diasun A ta Parte 0ontraente che svolgano attivita di aEri nei territori dell'altra Alta Parte Oon- trente, e nel caso di oittadini di iasuna Alta Parte Oontrate he svolgano 2269