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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 2. Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non saranno appli- cabili durante quaLsiasi periodo di tempo in cui entrambe le Alte Parti Contraenti, con azioniarmate in connessione con le quali si ricorra al servizio generale obbli- gatorio: (a) prendano contro lo stesso terzo Paese o Paesi misure in adempi- mento di obblighi per il mantenimento della pace o della sicurezza internazionale, oppure (b) conducano contemporaneamente ostilita contro lo stesso terzo Paese o Paesi. In tale eventualita, comunque, i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che si trovino nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che non abbiano dichiarato la loro intenzione di acquistare la cittadinanza di detta altra Alta Parte Contraente, saranno dispensati dal servizio nelle Forze Armate di detta altra Alta Parte Contraente purche entro un ragionevole periodo di tempo essi scelgano, in vece di detto servizio, di entrare nelle Forze Armate dell'Alta Parte Contraente di cui sono cittadini. In ogni situazione del genere le Alte Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per dare esecuzione alle disposizioni del presente paragrafo. Articolo XIV 1. In tatte le questioni che si riferiscono: .(a) a diritti doganali ed oneri sussidiari di ogni specie imposti su importazioni od esportazioni nonche ai metodi di applicazione di detti diritti ed oneri; (b) alle norme, alle formalita ed agli oneri imposti in relazione allo sdoganamento di prodotti, e (c) alla tassazione, alla ven- dita, alla distribuzione od all'impiego nel Paese di prodotti importati e di prodotti destinati all'esportazione, ciascuna Alta Parte Contraente accordera ai prodotti naturali, coltivati o manufatti dell'altra Alta Parte Contraentc, da qualunque luogo giungano, od ai prodotti destinati all'esportazione verso i territori di essa, per qualsiasi via, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara accordato in avvenire ad uguali prodotti naturali, colti- vati o manufatti di qualsiasi terzo Paese o destiaati ad esso. 2. Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente sara accordato, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra essere accor- dato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente; e per quanto concerne tali questioni, ai cittadini, alle persone giaridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sara accordato, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra essere accordato in avwenire ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese. 3. Non potranno essere imposti da nessnna delle due Alte Parti Contraenti divieti o restrizioni di qualsiasi genere relativi all'importazione, alla vendita, alla distribuzione od all'impiego di qualanque prodotto naturale, coltivato o manufatto dall'altra Alta Parte Contraente od all'esportazione di qualbiasi prodotto destinato ai territori della medesima, a meno che l'importazione, la vendita, la distribuzione o l'impiego di uguali prodotti naturali, coltivati o manufatti di ogni terzo Paese, oppure, rispettivamente, l'esportazione di uguali prodotti verso ogni terzo Paese, sia del pari proibita o soggetta a restrizioni. 2275