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63 STAT.] ITALY--FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB. 2, 1948 persone giuridiehe ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente -, sara ac- cordato entro i detti territori, rispetto a tutte le materie relative ai tributi interni od alia vendita, distribuzione od uso in tall territori o alla esportazione dai medesimi, un trattanento non tneno favorevole di quello aecordato attualmente o che sara accordato in avvenire a tmerci ivi prodotte in tutto od in parte da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nei cui territori avviene la produzione oppure da persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente le quali siano controllate da propri cittadini o da proprie perso- ne giuridiche ed associazioni. Le merci specificate nella frage precedente non riceveranno in alcun caso un trattamtento meno favorevole di quello accordato o che potra essere accordato in avvenire a merci uguali (prodotti naturali, coltivati o manufatti) prodotte in tutto od in parte da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese oppure da persone giuridiche ed associa- zioni controllate da tali cittadini o da tali persone giuridiche ed associazioni 3. In tutte le materie relative a premi di esportazione, ala restituzione di diritti doganali ed alla custodia in mnagazzino di prodotti destinati all'esporta- zione sara accordato ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascu- na Alta Parte Contraente, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra essere acoordato in awvvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Oontraente. Articolo XVII 1. II trattamento prescritto in questo articolo si applichera a qualsiasi forma di controllo su operazioni finanziarie, ivi incluse: (a) linitazione della disponibilitk dei Inezzi necessari per effettuare tali operazioni; (b) tassi di cam- bio ; e (o) divieti, restrizioni, ritardi, tributi, oneri e penalita su tali operazioni; e si applichera sia che un'operazione avvenga direttamente che attraverso un intermnediario in un altro Paese. II termine aoperazioni finanziarie usato nel presente articolo significhera tutti i pagamenti internazionali e trasferimenti di fondi effettuati a mezzo di danaro, titoli, depositi bancari, negoziazioni in valuta esters o altri aeoordi finanziari, presoindendo dallo scope o natura di detti pagamenti o traferimenti. 2. Alle operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti Oontraenti sara accordato da ciasouna Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quelo aoeordato attualmente o che sara aocordato in avvenire ad uguali operazioni fra i territori di detta Parte Contraente ed i territori di qualsiasi terzo Paese. 3. Ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente sara accordato dall'altra Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sari accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente e non meno favorevole di quello accordato attualmente o che ssar accordato in awenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese, relativamente ad operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti Contraenti o fra i territori di detta altra Alta Parte Contraente e di qualsisi terzo Paeze. 2281