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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 navigazione esteri, ricevera un trattamento amichevole ed assistenza e le saranno fornite quelle riparazioni, come pure provviste e materiali per le riparazioni, che siano necessarie e disponibili. 11 presente paragrafo si applichera alle navida guerra e da pesca non meno che alle navi definite nel paragrafo 2 dell'Ar- ticolo XIX. 5. Le navi ed i carichi di ciascuna Alta Parte Contraente non riceveranno in nessun caso, per quanto riguarda la materia cui si riferisce il presente articolo, un trattamento meno favorevole di quello sccordato o che potra essere accor- dato in avvenire alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese. Articolo XXI 1. Sar permesso con le navi di ciascuna Alta Parte Contraente di impor- tare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente o di esportare dai medesimi tutti i prodotti che sia consentito o potra essere consentito in avenire d'im- portare nei detti territori o di esportare dai medesimi su navi della predetta altra Alta Parte Oontraente o di qualsiasi terzo Paese; e tali prodotti non sa- ranno soggetti a diritti od oneri di qualunque genere pib gravosi di quelli cui sarebbero soggetti i prodotti se importati od esportati con navi dell'altra Alta Part Oontraente o di qualsiasi terzo Paese. 2. I premi, i rimborsi di diritti doganali ed altri privilegi di tale natura, di quasiasi genere o denominazione, concessi o che potranno essere concessi in awenire entro i territori di cisscuna Alta Parte Contraente per prodotti impor. tati od esportati con navi nazionali o con navi di qualsiasi terzo Paese, saranno pure concessi e nello stesso mode per prodotti importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente. Artioolo XCXI 1. Le navi di ciascuna Alta Parts Contraente avranno facolt&di searicare parte del carico, compresi i passeggeri, in qualsiasi porto, luogo od acque del. 1'altra Alta Parte Contraente che siano o possano essere aperti in avvenire l oommercio ed alla navigazione esteri, nonche di proseguire eolla rimanensa del detti carichi o passeggeri, verso altri simili porti, luoghi od acque, senza pagare in tal case diritti di tonnellaggio od oneri portuali pit elevati di quelli che sareb- bero pagati in circortanze uguali da navi nazionali ed avranno facolta di efiettuare parimenti operazioni di carico, nello stesso viaggio verso l'estero,.nei'vari porti, luoghi ed acque che siano o possano essere aperti in awenire al commercio ed alia navigazione esteri. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contra- ente sara accordato, in relazione alle materie di cui al presente paragrafo, nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra essere accordato in avvenire alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese. 2. Per il traffloo costiero e per la navigazione interna di ciascuna Alta Parte 0ontraente non vi sara obbligo di concedere il trattamento nazionae o quelo dela Nazione pit favorita. 2287