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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB. 2, 1948 2291 f) che impongano restrizioni valutarie, in qualita di mombro del Fondo Monetario Internazionale, in conformita con il relative Accordo flrmato a Wa- shington il 27 dicombre 1945, ma senza far un uso dei propri privilegi a norma dell'Articolo VI, Sezione 3, di detto Accordo che rechi pregiudizio a qualsiasi disposizione del presente Trattato; purche ciascuna dello Alte Parti Contraenti possa ciononostante regolare trasfcrimenti di capitali nclla misura necessaria per assicurare l'importazione di merci cssenziali o per provocare, nel caso di riserve monetarie molte basse, un ragionevole saggio di aecrescimento delle medesime o per impedire che lo sue riservo monetarie cadano ad un livello mlto basso. Qualora il Fondo Monetario Internazionalo ccssi di funzionare oppure una delle due Alto Parti Contraenti cessi di esscre membro dello stesso, lo due Alte Parti Contraenti, su richiesta dell'una o del'altra, si consulteranno e potranno con- cludere quegli accordi che siano neces&ari per permettere l'adozione di misure appropriate qualora, rc-lativamcnte ad operazioni finanziarie internazionali, si verifichino contingenze che siano paragonabili a quelle per cui erano preeeden- temente permresse nisure d'ecczione. 2. Subordinatamento al requisito che, in eircostanze e condizioni analoghe, non vi sara alcuna discriminazione arbitraria da parte di una deUe duo Alte Parti Contraenti contro l'altra Alta Parte Contreente o contro i cittadini, le persone giuridiche ed associazioni, le navi od il commorcio della medesima, in favore di qualsiasi terzo Paese o del cittadini, dolle persone giuridicho ed associazioni, dell navi o del commercio di qucst'ultimo, le disposizioni del presente Trattato non si estenderanno a divieti o rostrizioni: a) imposti per ragioni morali od umanitarie; b) intesi a proteggere Ia vita o la sanita uimana, animale o vegetale; c) reLativi a merci prodotto nei penitenziari; oppure d) relativi nl' esecuziono di lggi di polizia o tributarie. 3. Le disposizioni del pre.sento Tr.ttato che aceordano un trattamento non mono favorevole di quello accordato a quI.ldasi tcrzo Paes.e non si npplicheranno: a) ai vantaggi aceordati o che potr.nno e- . . e r o sccordflti in nvvenire a paesi limitroft allo scopo di facilitare il traffico di frontiera; b) ai vantaggi accordati In virti dl unaIUnione doganale, di cui una delle due Alto Parti Contraenti po..-a, provia consultoziono con 1'altra AltaParte Contraente, divenir membro, fino a quando i detti vantoggi non siano estesi ad alcun Paeso cho non sin mcmbro della detta Unione doganale; a) a; vantagg' accordati a torzi Paesi in virtit di una convenzione plurila- terale economica di applicabilita generale che r.bbrr.cci un'nrea commerciale di ostensione considerevole, avente lo scopo di r1-ndore pit liberi e di promuovere il commercio internzionale od altri rapporti economici int!lnazionali e alla quale possano nd(lrim tutte lo Nazioni Unite; d) ai vantaggi accordati attualmente o eho potranno e.-e re accordati in awvvnire dalla Repubblica Italiana a San MAlino, al Territorio Libero di Trieste o allo Stato della Citta del Vaticano, oppure dagli Stati IUiti d'America o dai propri torritori o possedimenti tra di loro, all. zona d-l C;inale di Panrnaa, alLa Repubblica di Cuba, alia Repubblica delle Filippine od al Tarritorio dello sole del Paciflco in amministraziono fiduciaria; oppure e) ai vantaggi che, in virth di una decisione pre..a (dalloNazioni Unite o da un organo delle stesse o dLa im appropriate organLsmo specializzato cho sia