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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIp, COMMERCE, NAVIGATION-BFB . 2, 1948 in relazione con le Nazioni Unite, potranno essere accordati in avvenire da ciascuna Alta Parte Contraente ad aree diverse da quelle elencate nel comma (d) del presente paragrafo. Le disposizioni del comma (d) continueranno ad avere applicazione per quanto riguarda qualsiasi vantaggio accordato attualmente o che Eara accordato in avwnire dagli Stati Uniti d'America o dai propri territori o possedimenti tra di loro, indipcndentemente da qualunque cambiamento deUo stato politicodi qualsiasi territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America. 4. Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate nel sense di accordare alcui diritto o privilegio a persone fisiche ed a persone giuridichebd associazioni pcr lo svolgimento di attiviti politiche o per l'organizzazione di persone giuridiche ed associazioni di natura politica o per la partecipazione aUle medesime. 5. Qualora cittadini di un terzo o di terzi Paesi abbiano direttamente o indirettamento nella proprietk o nella direzione di persone giuridiche ed associa- zioni istituite od org.nizzate a norma delle leggi e dei regolamenti di una delle due Alte Parti Contricnti un interesse che ne dia loro il controllo, l'altra Alta Parte Contraente si risorva il diritto di negare alle persone giuridiche ed associa- zioni predette qualsiasi diritto e privilegio accordato dal presente Trattato 6. Nessuna impro.sa di ciascuna Alta Parte Contraente di proprieta pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attivitk commerciali, industriali, di trasformazione, navigazione od altre attiviti d'affari entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, potra pretendere o godere nei territori stessi, nb per sb n6 per i propri beni, immunita da tributi, da azioni legali, da esecuzioni di senten- ze o da qualsiasi altra responsabilita alla quale sia ivi soggetta un'impresa con- trollata da o appartenento a privati. 7. Lo disposizioni del presento Trattato non saranno interpretate in mode da avere effetto sulle leggi e sui regoLamenti vigonti di ciascuna Alta Parte Contra- ente in materia di immigrazione, o sul diritto di ciascuna Alta Parte Contraente di emanare ed applicare k-ggi e regolamenti in materia di immigrazione; purchb tuttavia, nossmin disposizione del presento paragrafo impedisca ai cittadini di ciascuna Alta Parto Contraento di entrare, viaggiaro e risiedere nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, allo scope di esercitare il commercio fra le due Alto Parti Contraenti o di svolgere qualsiasi attivita commerciale connessa od inerente a detto esercizio, a condizioni altrottanto favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in awenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese che entrino, viaggino e risiedano nei detti territori allo scope di esercitare il commercio fra la detta altra Alta Parte Contraento ed il detto Paese o di svol- gere attivitA commerciali connesse od inerenti a tale commercio. Articolo XXV Ferma restando qualsiasi limitazione od eccezione disposta dal presente Trattato o che venga concordata in avvenire tra le Alte Parti Contraenti, i territori delle Alte Parti Contraenti cui si riferiscono le disposizioni del presente Trattato, si iatenderanno comprendere tutte le zone terrestri e marittime che si trovano sotto la sovranita od autorita di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, 8198--B2-Pr. n--6