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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB. 2 , 1948 2297 PROTOCOLLO All'atto della firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai lore rispettivi Govcrni, hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parte integrante del Trat- tato predetto: 1. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V che dispongono il paga- mcnto di indennizzo, si estenderanno ai diritti spettanti direttamenteodindiretta- mente ai cittodini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contracnte su beni che vengono espropriati entro i tcrritori dell'altra Alta. Parto Contraerle. 2. I diritti e privilegi relativi ad attivita commerciali, industriali e di tra- sformazione aceordati dallo disposizioni del Trattato ad imprese di proprieta privata o controllate da privati di ciascuna Alta Parte Contracntc entro i ter- ritori del'altra Alta Parte Contraente, comprenderanno i diritti e privilegi di natura econonica concessi ad imprese di proprieta pubblica o sotto controllo pubblico di detta altra Alta Parte Contraentc nei casi in cui dette imprese di proprieta pnbblica o sotto controllo pubblico operino di fatto in concorrenza con imprese di propricth privata o controllate da privati. La frase che precede non pub, peraltro, riferirsi a Eussidi conecssi ad imprese di proprieta pubblica o sotto controllo pubblico per: (a) fabbricazione o trasformazionc di merci per uso governativo o forniture di merci c servizi al Governo per uso governativo; op- pure (b) sopperire, a prezzi notcvolmente inferiori ai prezzi di concorrenza, ai bisogni di determinate catcgorie di popolazione rispetto a merci e servizi essen- ziali che non sarcbbero di fatto altrimenti ottcnibili da tali categoric. 3. La fraso finale del paragrato 1 dll'Articolo XVIII nonsara interpretata come riferentesi ai servizi postali. 4. Lo disposizioni del paragrafo 2 (a) dell'Articolo I non Paranno interpre- tati no) senso di cstnndersi all'cscrcizio di profcssioni i cui membri sono designati per legge come pubblioi ufficiali. 5. Li disposzioni dcl pargraafo 2 dell'Articolo XI non Earonno int(prctate nel senso di aver cffetto sulle misure adottate da ciasouna Alta Parte Contraente per salvaguardare segreti militari. IN FPDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presents Protocollo e vi hanno apposto i lore sigilli. FATTO in duplice copia nelle linguc italianaed inglese, cntrambe ugual- mente autenticho, in Roma, il giorno due Fcbbraio milk novcentoquarantotto. Per il Per il Governo Italiano Govemro deali Stati Uniti d'Americ /' r -- t^