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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 2299 PROTOCOLLO ADDIZIONALE In considerazsone delle gravi d'ffioolta economiche in cui versa attualmente l'Italia e di quelle ehe sono da prevedersi a causa, fra I'altro, dci danni causati a suo tempo dalle opcrazioni militari su territorio italiano, dei Eaccheggi perpe- trati dalle forze tedesche a seguito della dichiarazione di gaerra dell'Italia contro la Germania, della presente impossibilita nella quale si trova l'Italia di sopperire, senza aiuti, al fabbisogno minimo della sua popolazione o alle csigenze minime della ripresa economica italiana nonche della mancanza di riscrve mnonetarie dell'Italia; all'atto della firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Naviga- zione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, i sottoscritti Ple- nipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parti inte- granti del predetto Trattato: 1. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo XIV del predetto Trattato e quella parte del paaragto 4 dello stesso Articolo che si riferisce a'l'assegnazione di oontingenti, non vincoleranno nessuna delle due Alte Parti Contraenti circa I'applicazione di restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni: a) che hanno effetto equivalente a restrizioni valutarie autorizzate in conformita con la Sezione 3 (b) dell'Aticolo VII degli Accordi sul Fondo Monetario Internazionale; b) che sono necessarie per assicurare, durante il primo periodo transi- torio post-bellico, una equa distribuzione fra le diverse nazioni consumatrici delle merci di scarsa disponibilita; o) cbe sono necessarie allo scope di rendere possibile, per l'acquisto di prodotti da importare, l'utilizzazione di divise inconvertibili accumulatesi; oppure d) che hanno un effetto equivalente ale restrizioni valutarie conEentite dalla Sezione 2 dell'Articolo XIV degli Accordi sal Fondo Monetario ]nterna- zionale. 2. I privilegi accordati a ciascuna Alta Parto Contraeate dai comma (o) e (d) del paragrafo 1 del presente Protocollo, sarnno limitati a situationi nelle quali: (a) sia necessario per detta Alta Parte Contracnte di applicare restrizioni sulle importazioni allo scopo di sventare la minaccia immediata di un serio declino nel livello delle proprie riserve monetarie o di arrcstarlo, oppure, nel caso di riserve monetarie molto basse, di raggmngere una ragionevole misura di acere- scimento delle proprie riservo e (b) l'applicazione delle necessarie restrizioni nei modi consentiti dal predetto paragrafo 1, permetterebbe a tale Alta Parte Con- traente un volume di importazioni superiore al livello massimo che sarebbe possibile qualora tali restrizioni fossero invece applicate nel modo preEcritto dai paragrafi 3 e 4 dell'Articolo XIV del Trattato.