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63 STAT.] ITALY--FINANCIAL AND BCONOMIC RELATIONS-FEB. 24 ,1949 The Italian Ministry of ForeignAffairsto the American Embassy MINISTERO DEOLI AFFARI ESTERI S.E.T. 45036e226 Nota Verbale I Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di assicurare l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America di avere ricevuto la Nota Verbale odierna numero 2450, che qui di seguito si trascrive: "L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi com- plimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di far riferimento alla precedente corrispondenza tra l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed il Ministero degli Affari Esteri, ed alle conversazioni tra i rappresentanti dell'Ambasciata e del Ministero relative all'op- portunita di chiarire il significato delle frasi: (1) 'deteriorazione dei beni fisici durante il controllo italiano' e (2) 'nei casi in cui i beni fisici hanno sofferto danni non sostanziali come conseguenza di atti di guerra'. Tali frasi si trovano nel secondo periodo dell'art. 3, paragrafo I6 (a) del 'Memorandum d'Intesa tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo Italiano concernente il regola- mento di determinati "claims" del tempo di guerra e di questioni connesse', firmato a Washington il 14 agosto 1947 (d'ora in avanti chiamato Memorandum d'Intesa) e si riferiscono all'obbligo del Governo Italiano di rimettere i beni in ottimo stato. "In conseguenza di queste comunicazioni e conversazioni un accordo e stato raggiunto relativamente alle precedenti questioni e a certi altri problemi connessi, salvo, tuttavia, conferma da parte dei Governi degli Stati Uniti d'America e dell'ltalia. "L'Ambasciata ha il piacere d'informare il Ministero che il Governo degli Stati Uniti d'America d& la sua approvazione ed a disposto a concludere l'accordo di cui sopra (d'ora in avanti chiamato 'accordo'), il quale e il seguente: "1. II Governo Italiano, in tutti i casi in cui l'ammontare ap- provato di un "claim" 8, alla data del pagamento, di lire 1.500.000, o meno, considerera che tale "claim" si riferisce a deteriorazione di beni fisici durante il controllo italiano, o e dovuto a danni non sostanziali, come conseguenza di atti di guerra, e conseguentemente pagherA l'ammontare intero del "claim". Inoltre, in tutti i casi in cui l'ammontare approvato di un "claim" eccede, alla data del pagamento, la somma di lire 1.500.000, ma i due terzi di tale am- montare approvato sono inferiori a lire 1.500.000, il Governo Italiano pagherA la somma di lire 1.500.000. "2. In tutti gli altri casi il Governo Italiano pagherA i due terzi dell'ammontare di un "claim". "3. Resta inteso che l'obbligo del Governo italiano, ai sensi del primo periodo del paragrafo 16 (a) del Memorandum d'Intesa, rimane inalterato. I beni o gli interessi che furono oggetto delle misure enumerate in detto primo T periodo, quando queste siano ritenute non rispondenti al migliore interesse di tali beni o interessi, 241l7