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ITALY-COMMERCIAL RELATIONS-DECEMBER 16, 1937 2° alle preferenze doganali che 1'Italia accordera all'Austria dopo il 31 dicembre 1937, ai termini dell'Accordo tra 'Italia e l'Austria firmato il 30 novembre 1937 a Roma". Ho I'onore di portare a conoscenza dell'E. V. che il Governo italiano 6 d'accordo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia pid alta considerazione. CIANO [Annesso] Articolo VIII del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, in corso di negoziazione Per quanto riguarda (1) l'ammontare e la riscossione dei dazi doga- nali e dei diritti di ogni altro genere, inclusi diritti o tasse addizionali o accessorie, coefficienti o aumenti imposti sulla, o in relazione all'im- portazione, esportazione, importazione temporanea, esportazione tem- poranea, deposito o transito; (2) il metodo di prelevamento o riscos- sione di tali dazi, diritti, coefficienti o aumenti; (3) tutte le disposi- zioni e formalitt in rapporto con l'importazione e l'esportazione; e (4) tutte le leggi o regolamenti relativi alla vendita, tassazione, od uso delle merci d'importazione nell'interno del paese; ogni vantaggio, favore, privilegio o esenzione che sia stato concesso o possa in seguito venire concesso da una delle Alte Parti contraenti per ogni prodotto originario di, o destinato a qualsiasi terzo paese, sara immediata- mente ed incondizionatamente accordato al corrispondente prodotto originario del o destinato al territorio dell'altra Alta Parte contraente. Nessuna delle Alte Parti contraenti potrA stabilire o mantenere alcuna proibizione o restrizione all'importazione od esportazione di un prodotto originario del o destinato al territorio dell'altra Alta Parte contraente, che non sia applicato al similare prodotto originario di o destinato ad un terzo paese. Ogni abolizione di una proibizione o restrizione all'importazione o all'esportazione che sia concessa da una delle Alte Parti contraenti a favore di un prodotto originario di o destinato ad un terzo paese, sara immediatamente e incondizionata- mente estesa al similare prodotto originario del, o destinato al terri- torio dell'altra Alta Parte contraente. Se una delle Alte Parti contraenti stabilisce o mantiene una qual- siasi forma di limitazione quantitativa o controllo dell'importazione, vendita o esportazione di un qualsiasi prodotto per il quale l'altra Alta Parte contraente abbia un considerevole interesse, inclusa la regolamentazione delle importazioni, vendite od esportazioni del pro- dotto in oggetto a mezzo di licenze o permessi rilasciati a persone singole od enti, l'Alta Parte contraente che adotta una tale misura dovra: (1) stabilire la totale quantita di ciascun prodotto ammessa all'im- portazione, alla vendita o all'esportazione durante un determinato periodo, 365