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MULTILATERL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 ALLEGATO V Approvvigionamento idrico del Comune di Gorizia e dintorni (vedi Articolo 13) 1. La Jugoslavia, nella sua qualita di proprietaria delle sorgenti e degli impianti idrici di Fonte Fredda e di Moncorona, ne curera la manu- tenzione e l'utilizzazione ed assicurera l'approwigionamento idrico di quella parte del Comune di Gorizia, che, ai sensi del presente Trattato, restera in territorio italiano. L'Italia continuera ad assicurare la manutenzione e l'utilizzazione del bacino e del sistema di distribuzione dell'acqua, che si trovano in territorio italiano e sono alimentati dalle sorgenti sopradette e continuera ugualmente a fornire l'acqua a quelle zone situate in territorio jugoslavo, che siano state trasferite alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato e che siano rifornite d'acqua dal territorio italiano. 2. I quantitativi d'acqua da fornirsi come sopra dovranno corrispon- dere a quelli che sono stati abitualmente forniti nel passato alla regione. Qualora consumatori di uno o dell'altro Stato abbiano bisogno di forniture ulteriori d'acqua, i due Governi esamineranno d'intesa la questione, allo scopo di raggiungere un accordo sui prowedimenti che potranno ragione- volmente essere adottati per soddisfare detti bisogni. Nel caso in cui il quan- titativo d'acqua disponibile sia temporaneamente ridotto per cause naturali, i quantitativi d'acqua, provenienti dalle sorgenti di approvigionamento so- pradette, distribuiti ai consumatori trovantisi in Jugoslavia e in Italia, saran- no ridotti in proporzione al rispettivo consumo precedente. 3. II prezzo che il Comune di Gorizia dovra pagare alla Jugoslavia per l'acqua provedutale e il prezzo che i consumatori residenti in territorio jugoslavo dovranno pagare al Comune di Gorizia saranno calcolati unica- mente sulla base del costo di funzionamento e di manutenzione del sistema di approwigionamento idrico ed altresi dell'ammontare delle nuove spese che possano essere necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni. 4. La Jugoslavia e l'Italia, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Trattato, concluderanno un accordo per la determinazione dei rispettivi oneri, risultanti dalle disposizioni che precedono e la fissazione 61 STAT.] 1685