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Regno Unito, 5000 uomini; Stati Uniti d'America, 5000 uomini; Jugoslavia, 5000 uomini. (b) Queste truppe dovranno essere poste a disposizione del Gover- natore per un periodo di 90 giorni dalla data in cui il Governatore stesso avra assunto i suoi poteri nel Territorio Libero. Alla fine di detto periodo, le truppe cesseranno di essere a disposizione del Governatore e saranno ritirate dal Territorio entro un ulteriore termine di 45 giorni, a meno che il Governatore informi il Consiglio di Sicurezza che, nell'interesse del Territorio, una parte delle truppe o l'intero contingente non dovrebbe, a suo parere, essere ritirato. In tal caso le truppe richieste dal Governatore rimarranno non oltre 45 giorni dalla data in cui il Governatore avra infor- mato il Consiglio di Sicurezza, che i servizi di pubblica sicurezza possono assicurare il mantenimento dell'ordine interno nel Territorio, senza l'assi- stenza di truppe straniere. (c) Le operazioni di ritiro delle truppe, di cui al paragrafo (b) dovranno svolgersi in modo da mantenere, per quanto possibile, il rapporto previsto al paragrafo (a) tra le truppe delle tre Potenze interessate. Articolo 6 II Governatore avra il diritto, in ogni momento, di richiedere assistenza ai Comandanti di detti contingenti, e tale assistenza dovra essere immedia- tamente fornita. II Governatore, ogni volta che sia possibile, si consultera con i Comandanti militari interessati prima di emanare le sue istruzioni, ma non dovra intervenire nelle misure di carattere militare prese per dare esecuzione alle sue istruzioni. Ogni Comandante avra il diritto di riferire al proprio Governo le istruzioni ricevute dal Governatore, informando il Governatore stesso del contenuto di tali suoi rapporti. II Governo inte- ressato avra il diritto di rifiutare che le sue truppe partecipino all'opera- zione in oggetto, informandone debitamente il Consiglio di Sicurezza. Articolo 7 Le misure necessarie relative alla dislocazione, all'amministrazione e approvvigionamento per i contingenti militari forniti dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d'America e dalla Jugoslavia, saranno prese d'accordo tra il Governatore e i Comandanti di detti contingenti. 1700 [61 STAT. TREATIES