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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 1731 2. Tutti i trasferimenti di beni italiani, statali e parastatali, secondo la definizione datane al paragrafo 1 di cui sopra, effettuati dopo il 3 set- tembre 1943, saranno considerati nulli e non awenuti. Tuttavia tale disposi- zione non si applichera agli atti legittimi relativi ad operazioni correnti di Enti statali e parastatali, in quanto detti atti concernano la vendita, in condi- zioni normali, di merci da essi regolarmente prodotte o vendute in esecu- zione di normali accordi commerciali o nel corso normale di attivita am- ministrative di carattere pubblico. 3. I cavi sottomarini italiani, colleganti punti del territorio ceduto o un punto del territorio ceduto con un punto in un altro territorio dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani in territorio ceduto, nonostante che parti di detti cavi possano trovarsi a giacere fuori delle acque territoriali. I cavi sottomarini italiani colleganti un punto del territorio ceduto con un punto al di fuori della giurisdizione dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani nel territorio ceduto, per quanto si riferisce agli impianti terminali e alla parte dei cavi giacente nelle acque territoriali del territorio ceduto. 4. II Governo italiano trasferirh allo Stato successore tutti gli oggetti di valore artistico, storico o archeologico, appartenenti al patrimonio cul- turale del territorio ceduto, che siano stati rimossi, senza pagamento, mentre detto territorio si trovava sotto controllo italiano, e che siano trattenuti dal Governo italiano o da istituzioni pubbliche italiane. 5. Lo Stato successore procedera alla conversione nella propria valuta della valuta italiana detenuta entro il territorio ceduto, da persone fisiche che continuino a risiedere in detto territorio o da persone giuridiche che continuino a esercitare in esso la loro attivita. Si potra esigere che i deten- tori forniscano piena prova dell'origine dei fondi presentati alla conver- sione. 6. Il Governo dello Stato successore sara esente dal pagamento del Debito Pubblico italiano, ma dovra assumere le obbligazioni dello Stato italiano, nei confronti dei detentori di titoli del Debito Pubblico che siano, o persone fisiche che continuino a risiedere nel territorio ceduto, o persone giuridiche che vi conservino la loro sede sociale o il centro principale dei loro affari, nella misura in cui dette obbligazioni corrispondano alla parte 61 STAT.]